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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di 2MTech di Renzo De Luca - 13 febbraio 2014 [3243337]

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[doc. web n. 3243337]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di 2MTech di Renzo De Luca - 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 72 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che è pervenuto a questa Autorità, in data 16 dicembre 2011, un ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice") da parte del sig. Pier Luigi Maria Lucatuorto, il quale lamentava la ricezione, sulla propria casella di posta elettronica, di una comunicazione promozionale indesiderata da parte di 2MTech di Renzo De Luca, avvenuta in data 13 settembre 2011;

CONSIDERATO che il suddetto ricorso è stato definito con provvedimento del Garante in data 2 febbraio 2012;

VISTI gli atti dell´accertamento ispettivo eseguito dal Nucleo privacy della Guardia di finanza in data 3 aprile 2012, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 7013/77800 del 16 marzo 2012, dai quali è risultato che l´impresa effettua un trattamento di dati personali finalizzato all´invio di comunicazioni promozionali e per rispondere alle richieste degli utenti per mezzo di due form di raccolta dati, presenti sui propri siti internet www.2mtech.it e www.supericambi.it, in calce ai quali è stata riscontrata la presenza di una informativa inidonea;

VISTO il verbale n. 22/2012 del 4 aprile 2012 con cui è stata contestata a 2MTech di Renzo De Luca, con sede in Aprilia (LT), Via Amburgo snc, P.I. 02483640591, in persona del titolare, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha precisato che la mancata indicazione nell´informativa dei diritti di cui all´art. 7 del Codice (che secondo gli agenti accertatori ha determinato la violazione in esame) non riveste il carattere dell´illiceità se si considerano le finalità perseguite per mezzo dei citati siti web, tramite i quali vengono raccolti i soli dati anagrafici necessari per completare la procedura di acquisto dei prodotti pubblicizzati. Inoltre, considerato che l´art. 13 del Codice prevede che l´informativa possa essere resa anche oralmente, la parte ha fatto presente che "nella prassi, per gli interessati all´acquisto, segue spesso un successivo contatto orale, via telefono, ove vengono espressi (…) tutte le condizioni, i diritti e i doveri, sia contrattuali sia quelli previsti dal Codice Privacy". In ultimo, la parte ha precisato che, pur non essendo menzionati i diritti di cui all´art. 7 del Codice, non ne è comunque precluso l´esercizio da parte degli interessati, "i quali si presume ne abbiano un´autonoma conoscenza o comunque sono stati messi nella condizione di conoscerli, già con il generale richiamo alla normativa di cui al cd. Codice della Privacy";

LETTO il verbale di audizione svoltosi in data 11 febbraio 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in cui la parte, oltre a ribadire quanto già rappresentato nelle memorie difensive, ha dichiarato di aver apportato immediatamente le modifiche all´informativa in calce ai vari form di raccolta dati;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione per inidonea informativa. Infatti, in base all´art. 13 del Codice, l´informativa deve essere resa agli interessati indicando una serie di elementi, tra i quali si ricordano le modalità e le finalità del trattamento, l´eventuale comunicazione dei dati a terzi, l´indicazione del titolare del trattamento stesso e, ovviamente, i diritti di cui all´art. 7 del Codice stesso. Nel caso in esame, nessuno dei moduli predisposti dalla società sui propri siti internet reca un´informativa corrispondente ai requisiti richiesti dalla normativa. La norma, inoltre, prevede che l´informativa debba essere resa all´interessato "previamente", ovvero prima che abbia inizio il trattamento, motivo per il quale non può essere condivisa l´argomentazione della parte secondo cui l´informativa veniva resa anche oralmente in un momento successivo, ovvero quello del contatto telefonico. Allo stesso modo non è conferente la tesi della parte secondo cui i diritti di cui all´art. 7 del Codice erano comunque garantiti agli interessati, che in qualche modo ne avevano già conoscenza, laddove manca nei testi predisposti sui form ogni riferimento alle concrete modalità di esercizio dei citati diritti. Ciò, peraltro, appare ulteriormente comprovato dal fatto che all´origine dell´istruttoria preliminare, dalla quale è scaturita la contestazione di violazione amministrativa, vi è proprio un ricorso da parte di un interessato in relazione al mancato riscontro da parte dell´impresa a una richiesta concernente i diritti di cui all´art. 7 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare l´importo della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a 2MTech di Renzo De Luca, con sede in Aprilia (LT), Via Amburgo snc, P.I. 02483640591, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola in 10 rate mensili dall´importo di  euro 240,00 (duecentoquaranta) ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima impresa di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato,  effettuando i versamenti a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3243337
Data
13/02/14

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca