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Provvedimento del 24 aprile 2014 [3275983]

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[doc. web n. 3275983]

Provvedimento del 24 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 224 del 24 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 gennaio 2014, presentato nei confronti di Casa di cura Stella Maris s.r.l., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Bacalini, che in data 4 dicembre 2008 rimase vittima di un infortunio presso la predetta casa di cura, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle richieste previamente avanzate  ai sensi dell´art. 7 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie istanze volte ad accedere a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione sanitaria relativa al predetto infortunio, a conoscere l´origine dei dati medesimi, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, nonché i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati stessi sono stati comunicati; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 27 marzo 2014  con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 26 marzo 2014 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente copia della cartella clinica richiesta, precisando che l´interessato ne ha richiesta altra copia "con delega alla moglie, nel gennaio 2009";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 7 aprile 2014 con la quale l´interessato ha confermato di avere ricevuto la cartella clinica richiesta in data 13 febbraio 2014, precisando che la stessa consta di 60 pagine, a differenza di quella consegnatagli nel 2009 "che risultava essere di 38 pagine";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Casa di cura Stella Maris s.r.l., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Casa di cura Stella Maris s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia