g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 giugno 2014 [3337214]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3337214]

Provvedimento del 12 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 306 del 12 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 10 marzo 2014 da Francesco Perrone, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bucciero, nei confronti di Sky Italia s.r.l., con cui il ricorrente, nel lamentare di essere stato destinatario, su incarico della predetta società, di un´attività di recupero crediti, attraverso la Europa Factor S.p.a. per un credito accertatosi poi, peraltro, inesistente, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato nonché i soggetti o categorie di soggetti cui i dati stessi sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente, nel ritenere illecita l´avvenuta comunicazione dei propri dati alla Europa Factor S.p.a., si è opposto al loro ulteriore trattamento per motivi legittimi nonché per fini pubblicitari; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 aprile 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 25 marzo 2014 con cui il titolare del trattamento, nello scusarsi per il ritardo con il quale fornisce riscontro alle istanze dell´interessato a causa di "un disguido organizzativo", ha comunicato allo stesso le informazioni richieste affermando di aver recepito la sua opposizione al trattamento dei dati per finalità promozionali e precisando, altresì che, per quanto riguarda il presunto debito, si è provveduto allo "storno della fattura emessa e alla chiusura della posizione amministrativa come da nota di credito n. (…) del 5/3/2013"; la resistente ha inoltre precisato che per quanto riguarda il lamentato contatto da parte della società Europa Factor S.p.a., quest´ultima svolge – per conto di Sky Italia s.r.l.- l´attività di recupero crediti in qualità di responsabile del trattamento, come peraltro previsto nell´informativa resa ai clienti ai sensi dell´art. 13 del Codice; 

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 31 marzo 2014 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività con la quale il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle proprie istanze, ha ribadito la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Sky Italia s.r.l., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 250 euro, a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 12 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia