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Provvedimento del 19 giugno 2014 [3337434]

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[doc. web n. 3337434]

Provvedimento del 19 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 315 del 19 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 14 marzo 2014 nei confronti dell´Azienda Sanitaria Locale CN 1 - Presidio Ospedaliero di Mondovì-Ceva, con il quale XY, per il tramite della sorella Angela XY cui ha conferito procura generale, rappresentato e difeso dall´avv. Emanuele Crozza,  non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente formulate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti negli "esami diagnostici e post operatori inerenti l´intervento chirurgico cui lo stesso è stato sottoposto in data 02.03.2013 presso la divisione di ortopedia traumatologia" del predetto Presidio Ospedaliero; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1  del  Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 maggio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta per e-mail in data 27 marzo 2014 con la quale l´azienda resistente, nel precisare di essere tenuta ad "accertare con certezza l´esatta imputazione" delle istanze di accesso, ha affermato che "a seguito delle specificazioni contenute" nell´atto di ricorso (ovvero che "l´istante è titolare di procura generale"), ritiene di poter aderire alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota datata 14 maggio 2014 con la quale il ricorrente, nel prendere atto dell´adesione accordata dal titolare del trattamento, ne ha sottolineato la tardività precisando che lo stesso, una volta ricevuto l´interpello  preventivo, "si è limitato al rigetto perentorio dell´istanza di accesso senza offrire la possibilità di chiarimenti o chiedere, eventualmente, integrazioni (…)";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Azienda Sanitaria Locale CN1 - Presidio Ospedaliero di Mondovì-Ceva nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 250 euro, a carico dell´Azienda Sanitaria Locale CN1 - Presidio Ospedaliero di Mondovì-Ceva, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3337434
Data
19/06/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)