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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ministero della Giustizia - 5 giugno 2014 [3560696]

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[doc. web n. 3560696]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ministero della Giustizia - 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 285 del
5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, all´esito di un procedimento amministrativo scaturente da alcune segnalazioni nelle quali si lamentava la diffusione, attraverso il sito web istituzionale del Ministero della Giustizia (C.F.: 97591110586), con sede in Roma, via Arenula n. 70, dei provvedimenti di inquadramento del personale adottati dal Direttore della direzione generale del personale e della formazione in data 3 agosto 2010, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito C.C.N.L.) 2006/2009 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito C.C.N.I.) del 29 luglio 2010, comprensivi di allegati contenenti cognome e nome, data e luogo di nascita  e codice fiscale degli interessati, liberamente consultabili anche tramite comuni motori di ricerca, l´Autorità ha adottato il provvedimento inibitorio e prescrittivo n. 165 del 27 aprile 2011, con il quale è stato accertato che i dati personali contenuti nei provvedimenti di inquadramento del personale anzidetti, sono stati diffusi dal citato Ministero senza che ciò fosse previsto da una norma di legge o regolamento, in violazione di quanto previsto dall´art. 19, comma 3 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 12045/71174 del 10 giugno 2011 con cui è stata contestata al Ministero della Giustizia, in persona del legale appresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che il Ministero della Giustizia, dopo aver presentato ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso la contestazione del 10 giugno 2011e averlo riassunto innanzi al Tribunale civile di Roma, ha rinunciato al giudizio in parola che è stato dichiarato estinto con apposito atto del Giudice datato 9 dicembre 2013;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 7 e 24 ottobre 2011 nonché 7 marzo 2014 e inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali il Ministero della Giustizia ha giustificato la condotta contestata con la necessità, dettata dalle disposizioni restrittive in materia di trattamento economico previste dall´art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, di procedere con mezzi di comunicazione elettronica di facile accesso "(…) al completamento delle procedure di progressione economica di circa 41.000 dipendenti (…)" del Ministero, ragione per la quale, in prima battuta, si era optato per la pubblicazione dei provvedimenti oggetto di contestazione nella sezione Intranet, accessibile a tutto il personale. Ma, nonostante i provvedimenti in parola siano stati effettivamente pubblicati sul sito Internet dell´Amministrazione, si evidenzia come il numero dei 41.000 dipendenti non appare tale da configurare, in base alla previsione del provvedimento del Garante datato 27 aprile 2011, una cerchia ristretta e selezionata di destinatari, tale da garantire, mediante un´accessibilità selezionata ai provvedimenti di inquadramento del personale, una riservatezza più pregnante rispetto a quella realizzata mediante l´utilizzo del sito Internet. Il Ministero, inoltre, evidenzia come l´art. 30, comma 6 del C.C.N.I. non imponga l´obbligo di pubblicazione nella sezione intranet del sito web istituzionale;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità del Ministero in relazione a quanto contestato. Il Ministero, nell´illustrare le proprie motivazioni, non tiene conto del fatto che i provvedimenti di inquadramento oggetto di contestazione sono atti distinti e separati da quelli inerenti le progressioni economiche del personale. Per i primi, quindi, il provvedimento del Garante n.167 del 27 aprile 2011, con il quale è stata accertata la violazione in argomento, ha puntualmente individuato nell´art. 10, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009 la norma in base alla quale gli stessi dovevano essere comunicati ai dipendenti a cura dell´Amministrazione al termine delle relative procedure; tale dispositivo non prevede per tali atti nessuna forma di pubblicazione e, pertanto, la diffusione di dati personali in essi contenuti, ove avvenuta come nel caso di specie, è priva di idonea base giuridica. Le graduatorie disciplinate dall´art. 30, comma 6, del C.C.N.I., del 29/7/2010 si riferiscono alla diversa fattispecie delle «progressioni economiche all´interno delle aree» (capo III del C.C.N.I.) attivabili a seguito di un´apposita procedura, preceduta dal relativo bando (art. 22 C.C.N.I.).  In ragione di ciò risulta inconferente il richiamato art. 30, comma 6, del C.C.N.I. richiamato dall´ente  nelle sue memorie che non costituisce infatti un idoneo presupposto normativo ai sensi dell´art. 19, comma 3, del Codice, per la diffusione, tramite Internet, dei dati personali contenuti nei provvedimenti adottati dal Direttore della Direzione generale del personale e della formazione il 3 agosto 2010 in quanto riguarda espressamente un´altra tipologia di atto, ovvero la progressione economica del personale. Inoltre, risulta privo di pregio quanto argomentato circa il fatto che il numero dei dipendenti del Ministero (41.000) non appare tale da configurare, in base alla previsione del provvedimento del Garante datato 27 aprile 2011, una cerchia ristretta e selezionata di destinatari. Tale argomentazione, infatti, travisa il contenuto del citato provvedimento dell´Autorità che, invece, evidenzia come i dati personali contenuti nei provvedimenti di inquadramento oggetto di contestazione non possano essere resi liberamente reperibili da chiunque sul sito Internet del Ministero, ma debbano essere comunicati ai soli interessati;

RILEVATO, pertanto, che il Ministero della Giustizia ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, atteso che ha diffuso, attraverso il sito Internet istituzionale, dati personali contenuti nei provvedimenti di inquadramento del personale in violazione del citato art. 19, comma 3, del Codice

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate negli artt. 19 e 20 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. Ciò in considerazione del fatto che la pubblicazione dei provvedimenti di inquadramento oggetto di contestazione era indissolubilmente collegata all´adozione dei provvedimenti inerenti le progressioni economiche all´interno delle aree, la cui pubblicazione è regolata dall´art. 30, comma 6 del C.C.N.I.. Sul punto, peraltro, si rileva come l´esiguità del tempo concesso per il perfezionamento di una procedura così complessa che riguardava tutto il personale in servizio presso il Ministero, possa aver influito sulle decisioni adottate dall´Ente, e quindi sull´intensità dell´elemento psicologico dell´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Ministero della Giustizia (C.F.: 97591110586), con sede in Roma, via Arenula n. 70, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3560696
Data
05/06/14

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca