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Provvedimento del 6 novembre 2014 [3685102]

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[doc. web n. 3685102]

Provvedimento del 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 507 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 18 giugno 2014 nei confronti di Ubi-Banca Carime S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Cavallo, nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali relativi ad un contratto di mutuo stipulato con l´istituto di credito resistente, con particolare riferimento ai dati contenuti nelle quietanze di pagamento delle rate con relative spese di incasso, piano di ammortamento e riepiloghi annuali di interessi e spese dal 2000 al 2013; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota del 27 giugno 2014 con cui la resistente ha sostenuto di aver inviato al ricorrente, "in via del tutto eccezionale rispetto a quanto previsto dall´art. 119 del TUB", copia del contratto di mutuo, dell´atto di erogazione e quietanza del mutuo, del piano di ammortamento e della certificazione degli interessi corrisposti dal 2004 al 2013; in risposta all´eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria del 27 giugno 2014 con la quale lamentava il mancato riscontro in ordine alle "quietanze di rate già corrisposte con relative spese di incasso", la resistente ha dichiarato che "trattandosi di rate addebitate mensilmente in conto corrente, non sono previste spese di incasso" e che "solo in un caso e, specificamente, con riferimento alla rata scadente il 31.01.2011" (alla quale, a causa del ritardo di pagamento è stata applicata la mora di  € 0,54 sulla rata mensile di € 211,50), "pur essendo avvenuto il pagamento per cassa", la resistente "non ha applicato alcuna commissione e/o spesa"

VISTA la nota del 4 settembre 2014 con la quale la resistente, di seguito alla precedente nota del 27 giugno 2014, ha aggiunto che "il Piano di ammortamento inviato rende (…) esplicito il susseguirsi delle rate corrisposte, con i relativi interessi";

VISTA la nota dell´8 settembre 2014 con cui il ricorrente pur prendendo atto dei riscontri forniti dal titolare del trattamento ne ha sottolineato la tardività ed ha pertanto ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che il diritto di accesso a specifici dati personali esercitato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito alle richieste del ricorrente, seppure nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Ubi-Banca Carime S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Ubi-Banca Carime S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia