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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Manca Federico - 4 dicembre 2014 [3730307]

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[doc. web n. 3730307]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Manca Federico - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 570 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del Nucleo Operativo della Guardia di finanza di Cagliari n. 1 del 29 novembre 2012, con cui è stata contestata a Manca Federico, nato a Settimo San Pietro (CA) il 16 dicembre 1974, ivi residente in Via Veneto n. 5 (C.F. MNCFRC74T16I699Z), nella sua qualità di titolare della ditta individuale Architetto Manca Federico, con sede legale n Settimo San Pietro (CA), via Enrico Fermi s.n.c. (C.F. 03050710924), la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati effettuato mediante un form web presente sul sito Internet www.federicomancarchitetto.com;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive non consentono l´archiviazione del procedimento, in quanto nome e indirizzo email devono essere considerati dati personali, il cui trattamento è legittimo solo ove il titolare abbia reso all´interessato l´informativa di cui all´articolo 13 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che Manca Federico, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Architetto Manca Federico, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella raccolta di dati personali di terzi a mezzo di un form web presente sul sito Internet www.federicomancarchitetto.com, omettendo di rendere l´informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Manca Federico, nato a Settimo San Pietro (CA) il 16 dicembre 1974, ivi residente in Via Veneto n. 5 (C.F. MNCFRC74T16I699Z), nella sua qualità di titolare della ditta individuale Architetto Manca Federico, con sede legale n Settimo San Pietro (CA), via Enrico Fermi s.n.c. (C.F. 03050710924), di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), frazionandola in 24 rate mensili dall´importo di euro 100,00 (cento/00) ciascuna da versarsi entro l´ultimo giorno del mese con decorrenza dal mese successivo alla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia