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Provvedimento del 22 gennaio 2015 [3794134]

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[doc. web n. 3794134]

Provvedimento del 22 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 39 del 22 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 20 ottobre 2014 nei confronti di Eni S.p.A., con cui Renzo Diena, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, con riguardo all´avvenuta ricezione di telefonate promozionali indesiderate, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati personali che lo riguardano trattati in violazione di legge, con attestazione che tale operazione sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati  sono  stati eventualmente comunicati, opponendosi altresì all´ulteriore trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 dicembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 c0mma 7  è stata disposta la proroga per la decisione sul ricorso ;

VISTA la nota del 3 novembre 2014 con cui Eni S.p.A., nel confermare "l´esistenza del nominativo del ricorrente nelle liste "You & Eni" e il suo consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per finalità di marketing", ha affermato di avere preso atto della manifestata opposizione al trattamento dei dati "per fini diversi da quelli relativi alla gestione ed esecuzione del servizio (operazione "you & Eni e quindi riconoscimento degli eventuali premi maturati)" e di avere impartito "disposizioni ai propri partner di non effettuare ulteriori contatti per dette finalità"; nella medesima nota la resistente ha altresì affermato di rimanere in attesa di espressa comunicazione al riguardo, qualora l´interessato, oltre alla citata opposizione, intendesse "ottenere anche la completa cancellazione  dalla predetta operazione a premi (con annullamento della carta e dei diritti eventualmente già acquisiti)";

VISTA la nota del 3 novembre 2014 con cui il ricorrente, nel prendere atto di quanto dichiarato dalla società resistente, ha chiesto di avere "copia del consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per finalità di marketing, di cui non ha ricordo";

VISTA la nota del 22 dicembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nell´affermare che dalle "verifiche effettuate" risulta che il ricorrente "ha espresso il proprio consenso (…) nell´ambito della campagna "You&eni", ha precisato che lo stesso "è stato prestato in maniera dematerializzata mediante dispositivo pos presso la rete di distribuzione eni", previa informativa di cui ha allegato copia;

VISTA la nota del 22 dicembre 2014 con cui il ricorrente ha manifestato la propria perplessità in ordine alla possibilità di un consenso "espresso in forma dematerializzata tramite dispositivo pos";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, tenuto conto dei particolari profili emersi nel corso del procedimento, a carico di Eni S.p.A., nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Eni S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3794134
Data
22/01/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)