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Provvedimento del 29 gennaio 2015 [3816715]

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[doc. web n. 3816715]

Provvedimento del 29 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 56 del 29 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 ottobre 2014 nei confronti di Fastweb S.p.A. con cui Valerio Salvati, titolare di un contratto telefonico voce e internet con la predetta società,  ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne le modalità di trattamento; ciò con riferimento a tutti i dati dalla stessa  posseduti "legati direttamente o indirettamente ai rapporti commerciali o di altro tipo intercorsi con il medesimo in qualunque periodo, incluse tutte le comunicazioni telefoniche registrate con il call center Fastweb e i tabulati telefonici delle telefonate entranti ed uscenti dal suddetto numero di telefono" fisso; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 17 novembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nel trasmettere all´interessato, "ad integrazione di quanto precedentemente già inviato, l´elenco delle fatture emesse e l´elenco dei pagamenti effettuati", ha altresì precisato che "alcuna modifica risulta essere stata apportata al piano tariffario", per quanto riguarda le ulteriori richieste formulate dal ricorrente "abbiamo provveduto a richiedere la documentazione alla relativa struttura che ne sta ultimando le verifiche" e che si riserva di fornire riscontro entro il 21.11.2014;

VISTA la nota del 20 novembre 2014 con cui il titolare del trattamento ha inviato in allegato "il verbal order richiesto";

VISTA la nota del 2 dicembre 2014 con cui il ricorrente, nel rilevare la parzialità del riscontro ottenuto, ha affermato che "non è stata fornita la registrazione integrale della telefonata del 23 maggio 2012 e non sono state fornite le registrazioni delle successive telefonate con il call center" né sono stati messi a disposizione " i dati in possesso di Fastweb relativi alle velocità in upload e download istantanee e medie di accesso ad internet, per ogni giornata di attivazione del contratto di accesso ad internet";

VISTA la nota del 14 gennaio 2015 con cui la società resistente ha dichiarato che "la registrazione fornita è quella originale (…) e che alcuna modifica contrattuale arbitraria, non conforme al contenuto del verbal order, non concordata o illustrata al cliente, è stata effettuata successivamente alla registrazione della telefonata già allegata"; la resistente ha inoltre precisato che "tutti gli altri dati richiesti dall´interessato non sono più nella nostra disponibilità poiché il contratto è stato cessato nel 2013";

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle istanze del ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "tutti gli altri dati richiesti dall´interessato non sono più nella nostra disponibilità poiché il contratto è stato cessato nel 2013";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A., nella misura di euro 200, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 200 a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia