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Ordinananza di ingiunzione nei confronti di Andrea Romualdo Cerri - 20 novembre 2014 [3856917]

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[doc. web n. 3856917]

Ordinananza di ingiunzione nei confronti di Andrea Romualdo Cerri - 20 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 536 del 20 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di finanza n. 106/2012 del 7 dicembre 2012, con cui è stata contestata al sig. Andrea Romualdo Cerri, nato a Viareggio (LU), il 18 agosto 1963 e residente a Viareggio (LU), via Carlo Pisacane 174 (C.F. CRRNRR63M18L833I), in qualità di titolare dell´impresa individuale Cerri Andrea Romualdo (C.F. 01675900466), la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati effettuato mediante un form web presente sul sito Internet www.impresacerriandrea.it;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che le memorie difensive e le osservazioni rese in sede di audizione dal sig. Cerri non consentono l´archiviazione del procedimento, in quanto la responsabilità per l´omissione dell´informativa richiesta dalla legge incombe sul titolare del trattamento (e non su chi ha realizzato il sito web);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che il sig. Andrea Romualdo Cerri ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella raccolta di dati personali di terzi a mezzo di un form web presente sul sito Internet www.impresacerriandrea.it, omettendo di rendere l´informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al sig. Andrea Romualdo Cerri, nato a Viareggio (LU), il 18 agosto 1963 e residente a Viareggio (LU), via Carlo Pisacane 174 (C.F. CRRNRR63M18L833I), in qualità di titolare dell´impresa individuale Cerri Andrea Romualdo (C.F. 01675900466), di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, frazionandola in 24 rate mensili dall´importo di euro 100,00 (cento/00) ciascuna da versarsi entro l´ultimo giorno del mese con decorrenza dal mese successivo alla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia