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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Reggio Calabria - 22 gennaio 2015 [3927908]

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[doc. web n. 3927908]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Reggio Calabria - 22 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 38 del 22 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 4 febbraio 2013 n. 2924/80773 di protocollo, con cui è stata contestata alla Provincia di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria (RC), piazza Italia (C.F. 80000100802), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, con riferimento alla diffusione di dati personali, contenuti nella delibera n. 8 adottata dalla Giunta provinciale il 20 gennaio 2012, sul sito della Provincia per un periodo eccedente il termine di quindici giorni previsto per la pubblicità legale in base all´art. 124 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate non consentono l´archiviazione del procedimento; alla data del dicembre 2012, infatti, la pubblicazione era ancora in atto, come risulta dalla nota del Dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità del 10 dicembre 2012 e dalla nota dell´Avvocatura della Provincia di Reggio Calabria del 27 dicembre del medesimo anno. Inoltre, solo il 7 gennaio 2013 la Provincia, con comunicazione proveniente dal Settore 3 – Sistemi informatici, innovazione tecnologica, monitoraggio e statistica, ha risposto alla predetta nota, consentendo così la chiusura dell´istruttoria, formalmente avvenuta con nota in data 10 gennaio 2013, sempre del Dipartimento libertà pubbliche e sanità. La contestazione del 4 febbraio 2013, notificata alla Provincia via PEC lo stesso giorno, risulta pertanto effettuata nei termini di legge;

RILEVATO che il termine previsto dalla legge per la pubblicità legale degli atti degli Enti locali (quindici giorni) individua il limite entro il quale la diffusione dei dati personali in essi contenuti è consentita, determinandosi, in conseguenza del suo superamento, un trattamento illecito;

RILEVATO che la Provincia di Reggio Calabria ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella pubblicazione sul sito web dell´Ente di dati personali in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Provincia di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria (RC), piazza Italia (C.F. 80000100802), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981 prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 22 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia