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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Liceo Statale “Farnesina” - 19 marzo [4000105]

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[doc. web n. 4000105]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Liceo Statale "Farnesina" - 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 170 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 24 gennaio 2013 n. 1947/82497 di protocollo, con cui è stata contestata al Liceo Statale "Farnesina", con sede in Roma (RM), Via dei Giochi Istmici n. 64 (C.F. 05723890587), nella forma attenuata di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice,  la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, con riferimento alla diffusione sul proprio sito web istituzionale degli elenchi contenenti i nominativi dei propri studenti distinti per classe, in assenza di una norma di legge o di regolamento che ammetta tale operazione di trattamento;

VISTO il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012, pubblicato nel sito www.garanteprivacy.it [doc. web n. 2217211], con il quale il Garante ha rilevato l´illiceità del trattamento dei dati;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione  non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole;

RILEVATO che il Liceo Statale "Farnesina" ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di dati personali in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Liceo Statale "Farnesina", con sede in Roma (RM), Via dei Giochi Istmici n. 64 (C.F. 05723890587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981 prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA