g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 febbraio 2015 [4003858]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4003858]

Provvedimento del 26 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 117 del 26 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 28 novembre 2014 nei confronti di Sky Italia S.p.A., con cui Valerio Salvati, titolare di un contratto di abbonamento televisivo, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, nonché di conoscerne le modalità di trattamento;  il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 gennaio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con cui la società resistente ha fornito riscontro comunicando i dati del ricorrente dalla stessa detenuti e dichiarando altresì di aver provveduto a trasmettere all´interessato copia di tutte le fatture emesse nel corso del contratto di abbonamento sottoscritto dal medesimo;

VISTA la nota del 20 febbraio 2015 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritenersi soddisfatto del riscontro ottenuto, pur se pervenuto con notevole ritardo, ed ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle specifiche istanze avanzate dall´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Sky Italia S.p.A. nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Sky Italia S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Iannini

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4003858
Data
26/02/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)