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Provvedimento del 2 aprile 2015 [4050832]

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[doc. web n. 4050832]

Provvedimento del 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 24 dicembre 2014 nei confronti di Gruppo Immobiliare.it con cui XY, in relazione all´avvenuta pubblicazione sul sito www.easyavvisi.it di un annuncio – corredato di foto - relativo alla locazione di un appartamento di sua proprietà accanto al quale era riportato il logo della società Immobiliare.it, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7  d.lgs. 30 giugno 2003,  n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, manifestando peraltro la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati per finalità di carattere commerciale e chiedendo, altresì, che tale volontà sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati stessi siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 gennaio 2015 con la quale Gruppo Immobiliare.it, nel precisare di avere già fornito riscontro all´interessato con e-mail del 24 novembre 2014 (di cui ha allegato copia), ha affermato che "il sito www.easyavvisi.it non è di nostra proprietà, né gestione" e che pertanto ogni richiesta in merito a pubblicazioni all´interno del predetto sito devono essere inoltrate ad altro titolare del trattamento, precisando altresì che "l´eventuale presenza del logo di Immobiliare.it può essere unicamente ricondotta a fini pubblicitari"; trattasi infatti di "forme di comunicazione dette banner che hanno come scopo quello di presentare i nostri servizi ai visitatori di portali terzi"; la resistente ha quindi dichiarato di non avere alcuna registrazione dei dati relativi all´interessato;

VISTA la nota del 20 gennaio 2015 con cui l´interessato, nel sostenere di non avere mai ricevuto la comunicazione del 24 novembre 2014, ha rappresentato di avere "appreso solo in data odierna" che la resistente "non gestisce né è proprietaria del sito internet www.easyavvisi.it, sebbene il logo di Immobiliare.it venga proposto e ripetuto per ben due volte nell´area relativa all´annuncio riferito alla propria abitazione"; il ricorrente quindi, in ragione della tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro all´interessato sia prima che nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia