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Provvedimento del 2 aprile 2015 [4061111]

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[doc. web n. 4061111]

Provvedimento del 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 213 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 2 gennaio 2015 nei confronti di Vie dei Canti Viaggi S.r.l., con cui XY, lamentando l´avvenuta ricezione, nella propria casella di posta elettronica di una comunicazione promozionale indesiderata, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione di tali dati in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, manifestando peraltro la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati per finalità di carattere commerciale e chiedendo, altresì, che tale volontà sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati stessi siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 gennaio 2015 con la quale il titolare del trattamento, nello scusarsi per non avere prontamente risposto alle istanze dell´interessato, ha affermato che lo stesso ha fornito direttamente i propri dati in data 15 febbraio 2011  allorquando "ha prenotato un soggiorno per il mese di febbraio 2011 in Slovenia" e che gli stessi sono stati conservati per ragioni amministrative e fiscali; la resistente quindi, nel precisare che il ricorrente, "dopo tre anni dallo scambio di email con la nostra collaboratrice", è stato  da quest´ultima ricontattato "per una semplice forma di cortesia", ha altresì affermato di avere preso atto della manifestata opposizione al trattamento dei dati;

VISTA la nota del 16 gennaio 2015 con cui l´interessato, nel dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla resistente, ne ha sottolineato la tardività ed ha pertanto ribadito la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro sia pure nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Vie dei Canti Viaggi S.r.l., nella misura di euro 150, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150 a carico di Vie dei Canti Viaggi S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4061111
Data
02/04/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)