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Provvedimento del 18 giugno 2015 [4220554]

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[doc. web n. 4220554]

Provvedimento del 18 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 371 del 18 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 13 marzo 2015 nei confronti di Autopiù S.r.l. con cui XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere, con riguardo alla documentazione relativa ad un contratto di acquisto di un´autovettura stipulato tra le parti nel luglio del 2014, la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati siano stati comunicati, manifestando altresì la propria opposizione al trattamento degli stessi per finalità di carattere promozionale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 marzo 2015 con la quale il sig. Filippo Indelli, nell´interesse della società resistente, ha trasmesso il modulo di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal medesimo in occasione della stipula del contratto di compravendita dell´autovettura, "i contratti sottoscritti dallo stesso presso l´Autopiù S.r.l., nonché una parte significativa della corrispondenza scambiata a suo tempo con il sig. XY e con i suoi avvocati";

VISTA la nota del 13 maggio 2015 con cui il ricorrente ha contestato la completezza del riscontro ottenuto, rilevando di aver ottenuto solo una parte della documentazione richiesta e di non aver ricevuto alcuna indicazione in merito ad alcune delle istanze contenute nell´interpello preventivo, tra cui la manifestata opposizione al trattamento dei suoi dati per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota del 9 giugno 2015 con cui la società resistente ha dichiarato che "l´interessato, all´atto della sottoscrizione dell´ordine di acquisto dell´autovettura (…) aveva chiesto ed ottenuto copia non solo della documentazione da lui sottoscritta, ma anche di quella semplicemente visionata (…) e poi superata (…) dall´ordine di acquisto in data 23 aprile 2014", compresa la copia del "consenso al trattamento dei dati personali" che "l´avvocato Filippo Indelli ha ritrasmesso"; il titolare del trattamento ha inoltre rappresentato che "il consenso è stato prestato dopo che l´interessato è stato informato dal venditore (…) del relativo contenuto e finalità e sottoscritto senza manifestare obiezioni e/o opposizioni di sorta", rilevando come " con riferimento ai dati che riguardano il signor XY, Autopiù S.r.l, in virtù del consenso manifestato, li ha comunicati ai soggetti (…) indicati" nell´informativa "per le finalità ivi indicate, posto che, nel rapporto commerciale, agiva come "Concessionaria Renault"" e comunicando infine di "aver preso atto della successiva "opposizione" manifestata dal signor XY" per finalità di carattere commerciale;

VISTE le note del 10 e 11 giugno 2015 dove il ricorrente ha ribadito di non aver ricevuto "le informazioni e la documentazione richieste con (…) il ricorso", con particolare riguardo a quella relativa al ritiro dell´auto di cortesia;

RILEVATO che le richieste avanzate dall´interessato ai sensi dell´art. 7 del Codice possono essere dirette ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati che lo riguardano contenuti in atti e documenti, ma non ad ottenere copia della documentazione suddetta; l´art. 10 del Codice prevede, a tale riguardo, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del medesimo, senza per questo gravarlo di uno specifico obbligo;

RILEVATO che, tuttavia, nel caso di specie, il titolare del trattamento ha ritenuto di fornire il riscontro trasmettendo al ricorrente la documentazione relativa al contratto dal medesimo sottoscritto, comprensiva del consenso prestato con la relativa informativa, e dichiarando altresì di aver preso atto dell´opposizione dallo stesso manifestata al trattamento dei suo dati per finalità di carattere promozionale;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente sia pure nel corso del procedimento;

RILEVATO  infine che resta impregiudicato il diritto del ricorrente di far valere le proprie pretese innanzi all´autorità giudiziaria ordinaria in ordine agli eventuali profili contrattuali della vicenda sui quali l´Autorità non ha competenza;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Autopiù S.r.l. nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Autopiù S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia