g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 luglio 2015 [4349631]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4349631]

Provvedimento del 16 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 428 del 16 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 aprile 2015 nei confronti di Giornale di Merate S.r.l., in qualità di editore del quotidiano il "Giornale di Treviglio e della Gera D´Adda", con cui  XY, rappresentata e difesa dall´avv. Francesca Moro, ha chiesto la rimozione dal sito del giornale di un articolo, pubblicato il KK, contenente la notizia dettagliata di un furto subito dalla medesima all´interno della sua abitazione, chiedendo altresì la cancellazione di tutti i dati personali che la riguardano detenuti dal titolare del trattamento; la ricorrente ha, in particolare, eccepito l´illiceità dell´avvenuta diffusione della notizia in violazione dell´espresso dissenso manifestato, nonché di dati, quali la fotografia, "l´indirizzo di casa propria e del piano", in contrasto con il principio di essenzialità dell´informazione; l´interessata ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 5 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 aprile 2015 con cui la società resistente ha dichiarato di aver eliminato dalle proprie banche dati tutti i dati pubblicati nell´articolo oggetto di ricorso, pur rilevando "come l´articolo in contestazione rappresenti un chiaro esempio di lecito esercizio del diritto di cronaca" in ordine al quale, ai sensi dell´art. 137 del Codice, non è peraltro richiesto il consenso dell´interessata che, nel caso specifico, è anche personaggio pubblico trattandosi di una giornalista televisiva;

VISTA la nota del 29 aprile 2015 con cui la ricorrente, integrando quanto già contenuto nell´atto introduttivo del procedimento, ha evidenziato come la pubblicazione dell´articolo sia avvenuta in violazione delle regole di deontologia professionale riportando fatti che la medesima aveva condiviso in via confidenziale con un giornalista suo conoscente a fronte dell´espresso impegno, da parte di quest´ultimo, di non diffondere alcun dato personale della stessa; vista la nota dell´11 maggio 2015 con cui la medesima, in relazione al riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha rilevato che se la raccolta dei dati utilizzati nell´articolo contestato fosse avvenuta legittimamente "non sarebbe stato necessario – da parte del resistente – provvedere alla cancellazione della notizia e alla distruzione dei dati prima della pronuncia";

VISTA la nota dell´8 luglio 2015 con cui il titolare del trattamento ha comunicato di aver provveduto ad eliminare dal sito del quotidiano anche lo snippet, che risultava ancora visibile, contenente i dati dell´interessata;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove  si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché gli artt. 1 e 3 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. n. 80 del 5 aprile 2001); rilevato altresì che, alla luce dell´art. 11 del Codice deontologico dei giornalisti, nell´esercizio del diritto di cronaca va comunque rispettato il principio di essenzialità dell´informazione in relazione al quale la pubblicazione di informazioni anche dettagliate è lecita quando ciò sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, richiamando altresì l´attenzione sul necessario rispetto per la sfera privata delle persone note in relazione a notizie che non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento  fornito riscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, comunicando di aver provveduto alla rimozione dell´articolo indicato nell´atto introduttivo del procedimento, nonché alla cancellazione dei dati personali della ricorrente contenuti nelle banche dati del quotidiano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Giornale di Merate S.r.l. nella misura di euro 250;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Giornale di Merate S.r.l. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia