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Provvedimento del 23 luglio 2015 [4367857]

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[doc. web n. 4367857]

Provvedimento del 23 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 448 del 23 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 aprile 2015 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Desi Bruno, nei confronti di Giovanni Favia, in qualità di gestore del blog "Ci hanno rubato un sogno. Andiamo a riprendercelo", in relazione alla pubblicazione sul citato blog di un articolo del YY (a firma dello stesso Favia) dal titolo "XX" contenente dati personali riferiti ad una vicenda giudiziaria nel quale era stato  coinvolto; l´interessato ha chiesto, dopo essere stato assolto dalla Corte d´Appello di Bologna in data 14 gennaio 2015 in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva invece condannato in primo grado, l´aggiornamento delle notizie riportate nell´articolo in questione per rendere immediatamente percepibili agli utenti del blog quali siano stati gli sviluppi successivi delle vicende narrate (vale a dire l´intervenuta assoluzione del ricorrente); ciò lamentando, in particolare, il grave pregiudizio causato alla propria immagine personale e professionale dalla presenza in rete di notizie che risultano allo stato parziali ed incomplete; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il  procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 6 maggio 2015 con cui il resistente ha sostenuto che il blog in questione, avente funzione istituzionale, era di fatto gestito dallo staff in carico al gruppo di cui lo stesso ha fatto parte in qualità di consigliere regionale dell´Emilia Romagna e che, "terminato il mandato e concluse le collaborazioni professionali, le quali si occupavano dell´attività redazionale del blog, lo stesso è stato abbandonato e (…) non è più stato possibile, sotto un profilo tecnico, caricarvi autonomamente nuovi contenuti o eventuali aggiornamenti"; rilevato tuttavia che il resistente, rientrato in possesso delle credenziali di accesso al sito ed avvalendosi delle competenze tecniche necessarie, ha provveduto all´aggiornamento del contenuto dell´articolo oggetto di contestazione che risulta già visibile on-line all´indirizzo http:/...

VISTA la memoria del 3 luglio 2015 con la quale il ricorrente preso atto del riscontro fornito dalla controparte, di cui ne ha sottolineato la tardività, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo il titolare del trattamento fornito, seppure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro in ordine alle richieste formulate dal ricorrente provvedendo ad aggiornare il contenuto dell´articolo oggetto di contestazione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Giovanni Favia nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Giovanni Favia il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia