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Provvedimento del 24 settembre 2015 [4408626]

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[doc. web n. 4408626]

Provvedimento del 24 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 500 del 24 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 15 maggio 2015 nei confronti di Futura Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro Soc. Coop. con cui XY, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), dopo aver ricevuto nel marzo 2015 sulla propria utenza mobile alcune telefonate per questioni debitorie inerenti una terza persona (alla quale era subentrata in un contratto di fornitura energetica e con la quale non avrebbe alcun rapporto) ha chiesto di avere conferma dell´esistenza e di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;  la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dell´8 luglio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 maggio 2015 con la quale la resistente ha sostenuto che, "in virtù del contratto di servicing datato 08/08/2014 stipulato con la società mandante Classica SP S.r.l. ha ricevuto da quest´ultima mandato per la gestione di insoluti relativi a forniture di Gas/Energia Elettrica"; rilevato che la resistente, dopo aver acquisito da Classica SP il numero di telefono cellulare corrispondente alla ricorrente quale recapito telefonico relativo ad un contratto di fornitura intestato ad una terza persona "ha utilizzato il dato personale  in oggetto con la sola finalità di mettersi in contatto con l´intestatario della pratica per comunicare la situazione di insoluto"; in ogni caso, la resistente, nel precisare di non avere, nella propria qualità di responsabile del trattamento, "comunicato/diffuso il dato personale in oggetto a soggetti terzi", ha ribadito che, immediatamente dopo la ricezione dell´istanza della ricorrente, ha provveduto, in data 13 marzo 2015, a cancellare il numero cellulare in questione dai propri archivi;

VISTA la nota datata 11 giugno 2015 con la quale la ricorrente "prende atto delle dichiarazioni rese, e sottolineando la tardività del riscontro, fornito solo dopo la proposizione del ricorso, ribadisce la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in ordine alle richieste della ricorrente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Futura Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro Soc. Coop. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti nella misura di 200 euro a carico di Futura Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro Soc. Coop. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia