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Provvedimento del 15 ottobre 2015 [4598219]

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[doc. web n. 4598219]

Provvedimento del 15 ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 542 del 15 ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 29 maggio 2015 da XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi nei confronti di Antonio Rubino Consulting, in qualità di responsabile del sito www.martinasera.com, con il quale il ricorrente, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione alla pubblicazione sul predetto sito di alcuni articoli riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto, l´adozione di tutte le misure tecniche idonee ad evitare che, digitando le proprie generalità, tali articoli siano rinvenibili attraverso i comuni motori di ricerca esterni al suddetto sito; il ricorrente ha evidenziato che la vicenda giudiziaria in questione, peraltro circoscritta a livello territoriale, non avrebbe suscitato particolare clamore nell´opinione pubblica sottolineando che allo stato l´interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda sarebbe cessato dato il notevole lasso di tempo trascorso; inoltre, il ricorrente ha sottolineato di non essere un personaggio pubblico, di svolgere l´attività di imprenditore e che la pubblicazione di tali articoli lede gravemente la sua reputazione e la sua immagine commerciale; l´interessato ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 giugno 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 luglio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 6 ottobre 2015 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, ha dichiarato che nel caso di specie permane allo stato un interesse pubblico alla conoscibilità della notizia che, "seppur decorso qualche anno  (…) ha un notevole peso sociale", resta "attuale, riguardando episodi di illeciti movimenti di denaro e personaggi legati al pubblico"; rilevato, in ogni caso, che il titolare del trattamento, "lungi da qualsiasi pretesa litigiosa, manifesta la sua disponibilità a deindicizzare gli articoli in oggetto dai motori di ricerca, laddove venisse riconosciuto presumibilmente un diritto all´oblio dell´odierno ricorrente";

RILEVATO che, il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), e qualora effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica. Pertanto l´attuale trattamento non risulta illecito essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, in questione;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in relazione alla richiesta di deindicizzazione degli articoli in questione manifestata dal ricorrente, anche in considerazione del non ampio lasso di tempo (circa due anni) trascorso dal fatto e dalla vicenda giudiziaria in questione, tale da far ritenere non ancora cessato, allo stato, l´interesse pubblico ad  un´ampia, utile, conoscibilità del fatto stesso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Iannini

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4598219
Data
15/10/15

Tipologie

Decisione su ricorso