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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Trieste - 1° ottobre 2015 [4612053]

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[doc. web n. 4612053]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Trieste - 1° ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 514 del 1° ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.a Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.a Giovanna Bianchi Clerici e della dott.a Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante ha effettuato, nei confronti della Provincia di Trieste P.Iva.: 00715530325, con sede in Trieste, piazza Vittorio Veneto n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, un´attività di controllo ai sensi degli artt. 157 del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), formalizzata nei verbali di operazioni compiute datati 15 e 16 gennaio 2013. Nell´ambito di tale attività è stato accertato che la Provincia di Trieste, sia presso la sede distaccata di via S. Anastasia n. 3 che presso la sede legale di piazza Vittorio Veneto n. 4, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da 6 telecamere, 1 monitor e 1 impianto di registrazione delle immagini presso la sede distaccata e 9 telecamere e 2 monitor presso la sede legale della Provincia, omettendo, per la citata sede di via S. Anastasia n. 3, di rendere l´informativa semplificata, ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 e in forma inidonea per la sede di piazza Vittorio Veneto n. 4. Nell´ambito della medesima attività di controllo è stato parimenti accertato che la Provincia di Trieste non ha provveduto, ai sensi dell´art. 30 del Codice, alla designazione degli incaricati del trattamento preposti alla visione delle immagini dell´impianto di videosorveglianza in funzione presso le sopra  menzionate sedi, in violazione  degli artt. 33 e 34 del Codice;

VISTO il verbale nr. 20/2013 dell´8 aprile 2013 (che qui si intende integralmente richiamato), con cui sono state contestate alla Provincia di Trieste la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13, e la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 33, informandola della facoltà, per la sola violazione dell´art. 13 del Codice, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al solo rilievo per violazione dell´art. 13 del Codice, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

VISTO il provvedimento n. 455 del 30 luglio 2015 (in www.gpdp.it, doc. web n. 4261028), con cui il Garante ha impartito alla Provincia di Trieste una serie di prescrizioni volte a rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Codice;

RILEVATO, pertanto, che la Provincia di Trieste ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 e omettendo, altresì, di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare delle due sanzioni pecuniarie, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 deve essere quantificato in euro 6.000,00 (seimila), e per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo afferente entrambe le violazioni pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

Alla Provincia di Trieste P.Iva.: 00715530325, con sede in Trieste, piazza Vittorio Veneto n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia