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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Napoli - 13 maggio 2015 [4774245]

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[doc. web n. 4774245]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Napoli - 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 298 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con nota n. 24223/81031 del 1° ottobre 2012, ha definito il procedimento amministrativo relativo ad autonomi accertamenti circa la diffusione, attraverso il sito web istituzionale della Provincia di Napoli C.F.: 01263370635, con sede in Napoli, piazza Matteotti n. 1, di dati personali anche afferenti lo stato di salute degli interessati, inclusi in alcune graduatorie relative a categorie protette e persone disabili, in violazione dell´art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 31149/81031 dell´11 dicembre 2012 con cui è stata contestata alla Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 22, comma 8, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la Provincia di Napoli ha rappresentato di non aver potuto "(…) dare luogo a una procedura ad evidenza pubblica per acquisire un software che consentisse il trattamento criptato di circa 80.000 nominativi, per i limiti imposti sia dal patto di stabilità interno, sia dalla riduzione di risorse finaziarie per i tagli derivanti dalla spending review". Peraltro, sul punto, ha evidenziato come "(…) nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell´azione amministrativa e per garantire il diritto di accesso, ha disposto la pubblicazione sul sito web istituzionale provincianapoli.it degli atti e dei documenti aventi pubblicità legale (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 3 giugno 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la provincia, ribadendo quanto argomentato negli scritti difensivi, la prodotto un´ulteriore memoria nella quale ha illustrato le iniziative poste in essere al fine di "(…) eliminare le criticità sollevate (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. La Provincia, nel considerare la sussistenza di un obbligo di pubblicazione, non tiene conto di quanto stabilito dall´art. 22, comma 8 del Codice, secondo il quale l´amministrazione deve astenersi da ogni forma di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, senza che tali obblighi confliggano l´uno con l´altro. Peraltro, sul punto l´Autorità ha fornito puntuali indicazioni tramite apposite linee guida (provvedimenti datati 19 aprile 2007, 2 marzo 2011 e, da ultimo, 15 maggio 2014 in www.garanteprivacy.it, doc. web nn.rr 1407101, 1793203 e 3134436). Inoltre, quanto argomentato relativamente all´asserita buona fede del trasgressore, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981.

RILEVATO, pertanto, che la Provincia di Napoli ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute diffondendoli anche tramite il portale web istituzionale, contravvenendo, così, al divieto di diffusione degli stessi ai sensi dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla Provincia di Napoli C.F.: 01263370635, con sede in Napoli, piazza Matteotti n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Provincia di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia