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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Robianton s.r.l. - 3 aprile 2014 [4785628]

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[doc. web n. 4785628]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Robianton s.r.l. - 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 174 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Tenenza della Guardia di finanza di Putignano, avvalendosi dei poteri di cui agli art. 16 del T.U.L.P.S. e 38, comma 7 della legge n. 388/2000, così come modificata dall´art. 22 della legge n. 289/2002, ha effettuato un´attività di controllo nell´ambito della quale ha accertato, in data 6 febbraio 2012, che la Robianton s.r.l. P.Iva: 07155630721, con sede in Sammichele di Bari, largo Di Vagno nr. 02-03-04, in persona del legale rappresentante pro-tempore, effettua, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 6 telecamere le cui immagini vengono riprodotte su un monitor e un dispositivo per la registrazione delle immagini su disco fisso, omettendo di rendere l´informativa semplificata di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 17/2012 del 6 febbraio 2012 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta; 

TENUTO CONTO del fatto che la società, dopo aver inviato gli scritti difensivi ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha impugnato, ai sensi dell´art. 152 del Codice, il verbale di contestazione in argomento, evidenziando, in entrambe gli atti le medesime motivazioni volte ad ottenere la riduzione dei limiti minimo e massimo della sanzione edittale ai sensi dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

TENUTO CONTO, altresì della sentenza n. 604/12 del 14 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano ha rigettato il ricorso della società;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono, in ragione delle motivazioni proposte dalla società, gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Robianton s.r.l. P.Iva: 07155630721, con sede in Sammichele di Bari, largo Di Vagno nr. 02-03-04, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 12 rate mensili dell´importo di 200,00 euro (duecento) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) frazionata secondo le modalità ordinate, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) da ognuno dei 12 (dodici) versamenti, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto pagamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4785628
Data
03/04/14

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca