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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Torre Marina s.r.l. - 3 aprile 2014 [4845174]

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[doc. web n. 4845174]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Torre Marina s.r.l. - 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 5702/U/53969 del 28 marzo 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 19 luglio 2011 nei confronti di Torre Marina s.r.l., P.Iva: 01048580599, con sede in Latina, strada Acqua Viva n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite i siti web www.scivo.it e www.scivosplashlatina.it, richiedono informazioni tramite un form di raccolta denominato "contatti" a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Nell´ambito della medesima attività di controllo è stato altresì accertato che la società, tramite i predetti siti web, consente di scaricare, dalla pagina "lavora con noi" un modulo di domanda da inoltrare, anche tramite e-mail, munito di un´informativa agli interessati priva degli elementi previsti dall´art. 13 del Codice. In entrambi i casi i dati vengono raccolti attraverso la medesima casella di posta elettronica info@scivo.it gestita direttamente dall´amministratore unico della società;

VISTO il verbale n. 53 del 2 agosto 2011 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento, nella forma attenuata di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle due omesse informative;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale è stato evidenziato come "(…) dalla disamina di tali allegati (allegati nn.rr. 6 e 7 al verbale di operazioni compiute), così come quella degli altri su cui il verbale di contestazione n. 53 risulta fondato, la condotta della Torre Marina srl (…) non appare censurabile", ove, sulla quantificazione dell´importo della sanzione ha rilevato "(…) come una sanzione amministrativa pari o superiore ad euro 4.800,00 sarebbe del tutto sproporzionata (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 10 marzo 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha specificato come "(…) in merito alla circostanza relativa all´omessa informativa a fronte della raccolta dati tramite il form contatti, all´epoca dei fatti ritenevamo che, essendo gli unici elementi forniti dall´interessato l´indirizzo di posta elettronica ed il nome, gli stessi non costituissero dati personali", mentre "riguardo alla seconda circostanza, (…) si evidenzia come l´informativa presente in calce al modulo stesso fornisca, diversamente da quanto accertato dai verbalizzanti, tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice, anche in considerazione del fatto che gli estremi della società titolare del trattamento (denominazione, partita Iva, sede legale) erano desumibili da tutte le pagine del sito internet";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Nonostante l´informativa in calce al modulo di domanda scaricabile dalla pagina "lavora con noi" possa sostanzialmente ritenersi conforme a quanto previsto dall´art. 13 del Codice, si evidenzia come, diversamente da quanto ritenuto, la raccolta, tramite il form denominato "contatti", del nome e dell´indirizzo di posta elettronica, sostanzia, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) e b) del Codice, un trattamento di dati personali per il quale è obbligatorio rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice. Inoltre, in ordine alla quantificazione dell´importo della contestazione, si evidenzia come l´organo accertatore, dopo aver rilevato la ricorrenza dei casi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, ha solamente indicato, così come prescritto dall´art. 16 della legge n. 689/1981, l´importo da pagare ai fini dell´esercizio della facoltà di definire in via breve il procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati denominato "contatti" presente sui siti web www.scivo.it e www.scivosplashlatina.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come già rilevato nel verbale di contestazione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare delle due sanzioni pecuniarie per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Torre Marina s.r.l., P.Iva: 01048580599, con sede in Latina, strada Acqua Viva n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4845174
Data
03/04/14

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca