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Ordinanza di ingiunzione nei confrontidi Vienne s.r.l. - 10 aprile 2014 [4845268]

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[doc. web n. 4845268]

Ordinanza di ingiunzione nei confrontidi Vienne s.r.l. - 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n.188  del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Gruppo della Guardia di finanza di Reggio Calabria, nell´ambito di un´attività di polizia giudiziaria delegata dal G.I.P di Reggio Calabria, ha accertato che, in data 5 aprile 2012, presso due esercizi attigui dei quali uno denominato "Corner sportivo" sito in Reggio Calabria, viale Calabria n. 76 A-B e l´altro denominato "agenzia scommesse ippiche e sala giochi" sito in Reggio Calabria, viale Calabria n. 76 C-D, il sig. Vincenzo Sapone, nato a Reggio Calabria il 6 maggio 1992, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di Vienne s.r.l. società unipersonale, con sede in Reggio Calabria, via Armo Dir. Fornace n. 22, ha effettuato, quale titolare, due distinti trattamenti di dati personali mediante l´utilizzo di impianti di videosorveglianza composti da videocamere poste all´interno e all´esterno dei locali, rendendo un´informativa semplificata inidonea ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice") e del provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010, per l´esercizio denominato "Corner sportivo", e omettendo, per l´esercizio denominato "agenzia scommesse ippiche e sala giochi", di rendere l´informativa ai sensi delle medesime norme;

VISTI i due verbali datati 10 aprile 2012 con cui sono state contestate due violazioni amministrative entrambe previste dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informando il trasgressore della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal Gruppo di Reggio Calabria della Guardia di finanza, non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 24 maggio 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, osservando come "Non si comprende la motivazione circa l´irrogazione della sanzione amministrativa in misura pari al terzo del massimo della sanzione prevista  (…)   e   non   nella   misura   minima   come   invece   opportuno  ed  equo  considerate  le circostanze", ha rilevato come "La Vienne srl (…) ha fornito ai dipendenti interessati la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 decreto leg. n. 196 del 30.06.2003". Inoltre, non risultano giustificate "(…) le presunte violazioni riscontrate in assenza dell´interessato e quindi in difetto di contraddittorio con evidente violazione del diritto di difesa (…)", fermo restando che "(…) la notificazione dell´illecito amministrativo è stata effettuata in luogo diverso da quello di residenza anagrafica (…) in palese violazione dell´art. 14 della legge n. 689/1981";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Quanto osservato circa l´ammontare della sanzione in misura pari al doppio del minimo risulta inconferente, atteso che, la Guardia di finanza di Reggio Calabria, quale organo accertatore degli illeciti contestati, non ha alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell´importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l´art. 16 della legge n. 689/1981, l´ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all´eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio. Inoltre, si rileva come le condotte contestate si riferiscano esclusivamente all´obbligo di apporre, a beneficio di qualunque interessato che stia per accedere in una zona videosorvegliata,  idonee informative semplificate ai sensi dell´art. 13 del Codice e del punto 3.1 del provvedimento sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 e non al mancato assolvimento degli obblighi previsti dall´art. 13 del Codice nei soli confronti dei dipendenti della società impiegati presso i due esercizi. Rispetto all´argomentazione afferente la violazione del diritto di difesa del trasgressore, si rileva come quanto attestato dagli agenti accertatori nei due verbali di operazioni compiute, redatti il 5 aprile 2012, fa piena prova fino a querela di falso, ove, peraltro, il diritto di difesa attiene a una fase successiva ed eventuale, quella del procedimento sanzionatorio, esercitabile dalla parte nelle forme previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 laddove sia stata accertata e contestata una violazione amministrativa, come è accaduto nel caso di specie. Sul punto si evidenzia, altresì, come il verbale di contestazione, come atto attraverso il quale il procedimento amministrativo sanzionatorio ha avuto inizio, sia stato ritualmente notificato nelle mani del legale rappresentante della società, senza che ciò produca alcun effetto sulla legittimità della notificazione effettuata;

CONSIDERATO che dall´esame degli atti e, in particolare, della visura camerale della società dalla quale si rileva che all´indirizzo di Reggio Calabria viale Calabria 76 A-B-C-D risulta un´unica unità locale utilizzata dalla Vienne s.r.l. a fronte della quale sono operanti due esercizi ("Corner sportivo" e "agenzia scommesse ippiche e sala giochi");

RITENUTO, pertanto, che in ragione di quanto sopra può ritenersi unico il trattamento di dati effettuati tramite il sistema di videosorveglianza ivi operante, dovendosi di conseguenza applicare un´unica sanzione per la sola violazione relativa l´inidoneità dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice";

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come rilevato nella contestazione, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, con particolare riferimento all´esercizio denominato "agenzia scommesse ippiche e sala giochi";

ORDINA

a Vienne s.r.l. società unipersonale, con sede in Reggio Calabria, via Armo Dir. Fornace n. 22, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma complessiva di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 10 rate mensili dell´importo di 480,00 euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Sor
o

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4845268
Data
10/04/14

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca