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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Gianfranco Siri - 3 aprile 2014 [4846104]

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[doc. web n. 4846104]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Gianfranco Siri - 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 172 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, a seguito di una segnalazione pervenuta, ha svolto accertamenti presso l´impresa individuale Siri Service di Siri Gianfranco, con sede legale in Torino, via Forlì n. 16, per dare esecuzione alla richiesta di informazioni n. 7411/71829 del 12 aprile 2011 formulata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"). Nel corso degli accertamenti, effettuati presso la sede operativa dell´impresa, sita in Valenza (AL), via del Lavoro n. 17, come da verbale di operazioni compiute datato 1° febbraio 2012, è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da 8 telecamere, le quali al momento dell´accertamento risultavano attive e idonee a registrare le immagini per 72 ore su apposito hard disk, riprendendo "l´ingresso alla struttura, i quattro lati del capannone (…) il deposito mezzi, (…) il locale magazzino e (…) il locale server". A fronte di tale trattamento dei dati personali, è stata riscontrata la mancanza dei cartelli recanti l´informativa minima, come richiesto dall´art. 13 del Codice e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680];

VISTO il verbale n. 06 del 13 febbraio 2012 con cui è stata contestata a Siri Service di Siri Gianfranco, P.I. 01916960063, ora cancellata dal Registro delle imprese, nella persona del titolare, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte, con cui la parte ha fatto presente che l´unità locale di Valenza, presso la quale si sono svolti gli accertamenti ispettivi, alla data del 1° febbraio 2012 non era più operativa in quanto era stata cancellata dal Registro delle imprese già in data 31.12.2011, come risulta dalla visura che è stata allegata. Pertanto, la parte ha citato una sentenza della Corte di cassazione S.U. (n. 4062/2010 del 22 febbraio 2010), intervenuta a definire una situazione di incertezza determinatasi a seguito delle modifiche introdotte all´art. 2495 c.c., secondo cui la cancellazione delle società di persone dal Registro delle imprese ha efficacia dichiarativa del venir meno della capacità e della legittimazione sostanziale e processuale, opponibile anche ai creditori che agiscono contro i soci. La parte ha, pertanto, concluso che "volendo ragionare per analogia, la cessazione di una unità locale, con conseguente chiusura della stessa, priva l´unità locale della propria capacità giuridica";

LETTO il verbale di audizione del 10 dicembre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte, oltre a ribadire quanto già dichiarato negli scritti difensivi, ha precisato che la sede operativa era in fase di trasloco e che l´unica persona presente sul posto era il titolare. Pertanto, ha escluso che, alla data dell´accertamento, possa essere stato effettuato un trattamento di dati personali, sia per l´assenza di personale suscettibile di essere ripreso sia perché  il sistema di videosorveglianza non era più funzionante;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non sono idonee in relazione a quanto contestato, in quanto non pertinenti al caso di specie. Infatti, la condotta illecita, oggetto del presente procedimento sanzionatorio, è imputata ad una impresa individuale e non a una società di persone (alla quale la parte fa riferimento nelle proprie memorie), con tutte le conseguenze che derivano dalla cancellazione dal Registro delle imprese. Come è noto, a differenza delle società di persone e di quelle di capitale, nell´impresa individuale vi è una identificazione della stessa con la persona fisica dell´imprenditore e con la sua piena responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte, cosicché, anche nel caso di cancellazione (che nel caso di specie è avvenuta il 24.06.2013 per cessazione dell´attività), l´imprenditore resta responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni non soddisfatte. Occorre considerare che, al momento dell´accertamento ispettivo, è stato verificato che presso la sede operativa dell´impresa era attivo e funzionante il sistema di videosorveglianza e che le telecamere presenti erano idonee a riprendere chiunque si trovasse nel loro raggio d´azione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte. Rispetto al trattamento dei dati personali così effettuato, l´art. 13 del Codice impone di rendere agli interessati un´informativa, almeno nella forma cd. "minima", da cui risultino gli elementi essenziali del titolare e delle finalità del trattamento, nonché la rilevazione o la registrazione delle immagini, come stabilito nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680);

RILEVATO, pertanto, che Siri Service di Siri Gianfranco ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice e in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. Gianfranco Siri, CF. SRIGFR63M30H357E, residente in Torino, via Forlì n. 16, in qualità di titolare della Siri Service di Siri Gianfranco, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia