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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Cavedine - 17 aprile 2014 [4846152]

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[doc. web n. 4846152]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Cavedine - 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 208 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione nella quale si lamentava la diffusione, tramite l´albo telematico del Comune di Cavedine C.F.: 00274540228, con sede in Cavedine (Tn) via XXV aprile n. 26, di dati personali della Sig.ra Agnese Travaglia attraverso la pubblicazione online del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 10 maggio 2011;

CONSIDERATO che l´Ufficio, a seguito della citata segnalazione, ha formulato una richiesta di informazioni a fronte della quale il Comune, con la nota n. 8635/2011 del 16 dicembre 2011, ha fornito riscontro consentendo, successivamente, di accertare che la pubblicazione del provvedimento contenente i dati personali della Sig.ra Agnese Travaglia sul sito istituzionale del Comune di Cavedine è avvenuta per un arco di tempo eccedente quello di 15 giorni previsto dall´art. 124 del d. lg. 267/2000 e che in tal modo il Comune ha causato una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice per la protezione dei dati personali;

VISTO il verbale n. 10908/75025 del 26 aprile 2012 con cui è stata contestata al Comune di Cavedine, in persona del legale appresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune di Cavedine, riconoscendo "(…) la fondatezza della contestazione mossa dall´Autorità per la violazione degli articoli 19, comma 3, 167 e 162 comma 2 bis del d.Lgs. 196/2003 in quanto la pubblicazione sul proprio sito web del provvedimento della Giunta comunale n. 101 del 10 maggio 2011 è avvenuta effettivamente per un tempo eccedente quello previsto dall´art. 124 del d.Lgs. 267/2000", ha motivato la ricorrenza dei presupposti applicativi dei casi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 10 settembre 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune ha ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte, alla luce della pacifica ricorrenza degli elementi costitutivi dell´illecito contestato, consentono di rilevare i presupposti per l´applicazione dei casi di minore gravità di cui al richiamato art. 164-bis, comma 1 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Cavedine ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, causando, attraverso la pubblicazione online del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 10 maggio 2011 avvenuta per un arco di tempo eccedente quello di 15 giorni previsto dall´art. 124 del d. lg. 267/2000, una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 19 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Cavedine C.F.: 00274540228, con sede in Cavedine (Tn) via XXV aprile n. 26, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4846152
Data
17/04/14

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca