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Provvedimento del 31 marzo 2016 [5063807]

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[doc. web n. 5063807]

Provvedimento del 31 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 153 del 31 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 febbraio 2016 da XY, rappresentato dall´avv. Claudio Ghiazza, nei confronti di KW, quale titolare del "ZZ" (http://...), con cui l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione della pagina web del predetto blog identificata al seguente indirizzo: http://..., ovvero

- "l´applicazione di strumenti tecnici idonei al fine di deindicizzare e rendere non visibili i dati del ricorrente attraverso una semplice ricerca per nome e cognome";

-  la liquidazione delle spese del presente procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che il ricorrente, ha rappresentato:

- che la citata pagina internet riporta un articolo relativo ad un fatto di cronaca che lo ha riguardato nel 2012, e che pertanto ha "ormai perso la caratteristica di rilevanza ai fini della temporalità giornalistica";

- che la "perenne associazione" di tale vicenda al suo nome "comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti personali" causato dalla "indefinita permanenza su internet di dati e informazioni risalenti nel tempo, privi dei successivi resoconti giornalistici circa le evoluzioni della notizia originariamente riportata";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato e il verbale di audizione del ricorrente redatto presso gli Uffici del Garante in data 4 marzo 2016;

VISTO la risposta pervenuta il 23 febbraio 2016 con la quale KW ha rappresentato di avere "provveduto a rendere anonimo il nominativo [del ricorrente] mediante la mera indicazione delle iniziali del nome e cognome ed eliminando ogni altro riferimento che possa –anche solo in astratto- consentire la sua identificazione";

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi il 4 marzo 2016 presso gli Uffici del Garante alla presenza del ricorrente, il quale, pur precisando "che non si è trattato di una deindicizzazione, ma di una sostituzione al nome per intero delle sole iniziali dello stesso" si è comunque dichiarato "soddisfatto del riscontro fornito dalla società resistente";

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro ritenuto soddisfacente dal ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a KW, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di KW, quale titolare e responsabile del "ZZ", che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. del n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia