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Provvedimento del 1 giugno 2016 [5419361]

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[doc. web n. 5419361]

Provvedimento del 1 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 249 del 1 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante in data 15 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Cataldo Francesco Pulpito, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione dell´URL https://groups.yahoo.com/... poiché questo rinvierebbe ad una pagina web riportante il testo di un articolo apparso il 4 marzo 2005 sul quotidiano "la Repubblica" e riguardante un suo presunto coinvolgimento in vicende di tipo familistico all´interno dell´Università nella quale insegna;

PRESO ATTO che, a detta del ricorrente, le informazioni che lo riguardano riportate sulla pagina web in questione sarebbero false, oltre che tendenziose e dirette a lederne l´integrità e l´immagine;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 6 maggio 2016 con la quale la resistente (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" e di aver pertanto bloccato lo Url oggetto di ricorso dai "risultati di ricerca di Google relativi alla query correlata al nome del ricorrente";

VISTA la nota inviata in data 11 maggio 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto ritenendo pertanto cessata la materia del contendere ed ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro alla richiesta avanzata dall´interessato con il ricorso medesimo, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a Google, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 , avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia