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Provvedimento del 1 giugno 2016 [5419570]

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[doc. web n. 5419570]

Provvedimento del 1 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 250 del 1 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 1° marzo 2016 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Maria Laura Chiofalo, ribadendo parzialmente le istanze già avanzate a Google ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") in data 2 febbraio 2016, ha chiesto:

- la "deindicizzazione" di ventuno siti web "che scaturivano digitando all´interno del motore di ricerca Google il nome e cognome" del ricorrente;

- la "deindicizzazione" "del suggerimento di ricerca che appare a fondo pagina "cerca anche XY KW" dove KW è il nome dell´operazione nella quale il medesimo è stato ingiustamente coinvolto nel novembre 2011", pur non avendo avanzato tale richiesta in sede di interpello preventivo;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente, nel precisare che i link di cui chiede la rimozione, si riferiscono "ad un procedimento penale che lo ha visto coinvolto […nel 2011] e che si è concluso con l´assoluzione con formula ampia" (sent. Tribunale di Reggio Calabria del 29 luglio 2014, all.2 al ricorso), ha lamentato che la mancata rimozione da parte di Google di tali contenuti lo espone "ad una perenne associazione della vicenda in questione […] comportando un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e delle libertà fondamentali" e che la notizia relativa alla sua assoluzione "non ha suscitato lo stesso interesse giornalistico" ottenuta da quella riguardante il reato: infatti dei "21 siti web che hanno dettagliato la notizia di reato nel 2011, soltanto uno ha provveduto a dare medesima notizia di assoluzione";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 14 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 27 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 25 marzo 2016 con la quale la società resistente ha dichiarato di accogliere l´istanza di rimozione in relazione a 19 URL, mentre per i restanti due:

http://...;
http://...,

ha deciso di non prendere alcun provvedimento, in considerazione "di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca ancora attuali e riconducibili al ruolo professionale , anche di rilevanza pubblica [del ricorrente]";

VISTA la memoria del 30 marzo 2016, con la quale il ricorrente ha contestato la mancata "deindicizzazione" dei due URL citati, considerato che trattano la medesima vicenda degli altri per i quali è stata decisa la rimozione "e nello specifico si interessano della fase centrale e conclusiva del processo ordinario di primo grado", rappresentando,  contestualmente, che, invertendo nome e cognome del ricorrente e aggiungendo un suggerimento, comparivano ulteriori trenta URL, dei quali ha chiesto la rimozione;

PRESO ATTO dunque che, in detta memoria, il ricorrente ha insistito per la "deindicizzazione":

- dei due siti web precedentemente indicati;

- dei suggerimenti di ricerca che appaiono a fondo pagina invertendo nome e cognome,

- dei trenta URL indicati nella stessa memoria;

VISTE la nota del 28 aprile 2016 con la quale Google Team ha dichiarato di avere bloccato gli ulteriori trenta URL indicati dal ricorrente, pur se non inclusi nell´originario ricorso;

VISTA ALTRESÌ la memoria inviata il 2 maggio 2016 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha rappresentato:

- che la decisione di non rimuovere i due link è conforme a quanto stabilito con la sentenza del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. "sentenza Costeja") e nelle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014, dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP 225), in quanto, nel caso di specie, manca il requisito del "trascorrere del tempo", che rappresenta l´elemento costitutivo affinché si configuri il diritto all´oblio, che non è "un diritto ad nutum ma, al contrario, va bilanciato con l´interesse pubblico alla reperibilità della notizia, anche alla luce del trascorrere del tempo dalla pubblicazione della stessa";

- che, in particolare:

•  il link http://... riferisce le posizioni processuali delle parti coinvolte, compresa quella difensiva del ricorrente e le sue dichiarazioni, risalenti non al 2011, ma al 2014 "rese probabilmente all´esito dell´istruttoria dibattimentale e prima della pronuncia della sentenza";

• il link http://.... riporta una notizia nella quale "si parla esclusivamente della fine del processo in modo del tutto oggettivo riportando esclusivamente la cronaca delle assoluzioni (tra cui quella [del ricorrente]) e delle condanne";

- che nel caso di specie, rileva anche il ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica -commercialista iscritto all´albo-, profilo rispetto al quale è necessario considerare "la prevalenza dell´interesse generale del pubblico ad avere accesso alle informazioni quando l´interessato esercita un ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta e dell´albo professionale cui è iscritto";

- che i trenta URL – che, secondo quanto sostenuto dal ricorrente nella propria memoria integrativa, continuerebbero ad essere visualizzati invertendo nome e cognome - sono "del tutto nuovi e diversi" rispetto a quelli indicati nel ricorso, poiché "la posizione dei termini di ricerca non cambia i relativi risultati […].;

- che tali URL non erano stati oggetto di intervento in quanto non erano tra quelli menzionati nel ricorso, ma che tuttavia Google ha provveduto a prenderli in carico;

VISTE la memoria integrativa presentata in data 13 maggio 2016, nonché la comunicazione del 24 maggio 2016, con le quali il ricorrente, nel contestare quanto rappresentato dalla società resistente, ha insistito nelle richieste già avanzate sia con il ricorso introduttivo, sia con le memorie integrative e ha precisato che "la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 29 luglio 2014 nei confronti del […ricorrente] non è ancora passata in giudicato, atteso che il Pubblico Ministero ha depositato appello" ed il procedimento giudiziario è tuttora in corso;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra riportato e dall´esame delle dichiarazioni rese  dalle parti (con dichiarazioni di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che Google ha accolto l´istanza di rimozione degli URL indicati nel ricorso (tranne due, rispetto ai quali si dirà in seguito) e ritenuto pertanto, alla luce di quanto appena esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla rimozione di tali Url;

CONSIDERATO, con riferimento alla richiesta di rimozione dei due URL contestati dal ricorrente in sede di ricorso, che:

- l´URL http://... riferisce le posizioni processuali delle parti coinvolte, comprese alcune dichiarazioni del ricorrente risalenti al 2014;

- l´URL http://... rimanda ad un articolo risalente anch´esso al 2014, nel quale viene dato atto anche della conclusione in senso favorevole all´interessato del giudizio di primo grado, riportando quindi dati aggiornati
e che, pertanto, il trascorrere del tempo non può ancora considerarsi quale elemento costitutivo del diritto all´oblio;

CONSIDERATO, inoltre, con rifermento ad entrambi gli URL sopra indicati, che gli stessi afferiscono ad una vicenda giudiziaria, allo stato, non ancora conclusa dal momento che la sentenza di primo grado è stata impugnata e il giudizio risulta tutt´ora pendente dinanzi la Corte di Appello e che pertanto, può ritenersi ancora sussistente l´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia

RITENUTO, dunque, alla luce di quanto esposto, che il ricorso, in ordine alla richiesta di rimozione dei due sopra citati URL vada dichiarato infondato;

RILEVATO, altresì, con riguardo alle istanze di rimozione "dei suggerimenti di ricerca che appaiono a fondo pagina", che esse sono state avanzate nel presente procedimento, ma non in sede di interpello preventivo e che pertanto le stesse vadano dichiarate inammissibili ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, al pari delle ulteriori richieste sollevate per la prima volta nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che Google ha comunque ritenuto di procedere alla rimozione di ulteriori link indicati dall´interessato successivamente alla presentazione dell´atto di ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del comportamento collaborativo manifestato dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine agli URL rispetto ai quali il titolare ha disposto la rimozione;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la rimozione dei seguenti URL:

- http://...

- http://...;

c) dichiara inammissibili le ulteriori richieste presentate nel corso del procedimento;

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Google, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia