g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 1 giugno 2016 [5419738]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5419738]

Provvedimento del 1 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 251 del 1 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 26 aprile 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Pomante, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di alcuni URL connessi alla diffusione di video attinenti alla sua vita intima "per i quali non ha mai autorizzato in alcun modo il trattamento, la comunicazione, la diffusione";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha lamentato, in particolare, il pregiudizio subito per effetto della diffusione sul web dei citati contenuti anche in relazione alle ripercussioni sulla propria "vita sociale" e su quella "dei propri cari";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 5 maggio 2016 con la quale Google ha comunicato di aver provveduto alla rimozione di tutti gli URL oggetto di richiesta già prima della proposizione dell´atto introduttivo del procedimento con email del 19.11.2014 "ed email dell´8.01.2016, quest´ultima anche allegata al ricorso" medesimo, manifestando peraltro la propria disponibilità a rimuovere "eventuali ulteriori URL rispetto a quelli già deindicizzati" previa specifica individuazione da parte della ricorrente;

VISTA la nota del 17 maggio 2016 con la quale l´interessata ha rilevato che, nonostante quanto affermato da Google, risulterebbe ancora attivo uno dei link segnalati anteriormente alla proposizione del ricorso, individuando altresì ulteriori nuovi URL ai quali ha esteso la richiesta di rimozione;

VISTA la nota del 19 maggio 2016 con la quale Google ha ribadito di aver provveduto a rimuovere tutti gli URL richiesti, invitando la ricorrente, con riguardo alla lamentata perdurante disponibilità sul web di contenuti che avevano costituito oggetto di previo interpello, a verificare che "l´URL con i contenuti in presunta violazione e l´URL (…) inviato nel reclamo siano identici" tenuto conto del fatto che "anche minime differenze nell´uso delle maiuscole o nella punteggiatura rendono un URL diverso da quello già rimosso";

VISTA la nota del 24 maggio 2016 con la quale il titolare del trattamento, a dimostrazione di quanto affermato, ha trasmesso copia del riscontro, datato 19 novembre 2015, fornito all´interessata già prima della proposizione del ricorso, in relazione all´interpello preventivo presentato dalla medesima il 7 ottobre 2015;

CONSIDERATO che, da quanto emerso nel corso del procedimento sulla base delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento (della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), nonché degli atti depositati al fascicolo, risulta che la resistente avesse provveduto a rimuovere gli URL oggetto di richiesta già prima della proposizione del ricorso;

CONSIDERATO, inoltre, che gli ulteriori URL dei quali è stata chiesta l´eliminazione nel corso del procedimento, pur essendo stati in via collaborativa rimossi da Google, non risultano essere stati indicati in sede di interpello preventivo;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice; 

RITENUTO altresì che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto dell´inammissibilità del ricorso e dell´apporto collaborativo fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile; 

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia