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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Canicattì - 21 luglio 2016 [5562185]

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[doc. web n. 5562185]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Canicattì  - 21 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 321 del 21 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante per la protezione dei dati personali (si seguito Garante), con provvedimento n. 432 del 3 ottobre 2013, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione circa la pubblicazione con conseguente diffusione, sul sito web istituzionale del Comune di Canicattì Cod. fisc.: 00179660840, con sede in Canicattì (Ag), Corso Umberto I n. 59, della Determinazione dirigenziale n. 439 del 7 marzo 2013 avente ad oggetto il "sostegno economico ai soggetti affetti da sclerosi amiotrofica" contenente, in chiaro, i dati anagrafici e la patologia sofferta dal soggetto beneficiario del sostegno economico ricevuto - e liquidato al familiare referente con i relativi dati anagrafici, di residenza, il codice fiscale e l´Iban, anch´essi in chiaro, di quest´ultimo -, in violazione dell´art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 31653/87316 del 5 dicembre 2013 con cui è stata contestata al Comune di Canicattì, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 22, comma 8, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 3 gennaio 2014 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali il Comune, riportando quanto disposto dall´art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha rilevato come "In ossequio (…) ad un obbligo di legge, il Comune di Canicattì ha provveduto a pubblicare presso il proprio sito web istituzionale la Determinazione dirigenziale n. 439 del 7 marzo 2013 (…): La sussistenza di un obbligo di legge esclude la responsabilità del Comune in relazione a quanto contestato": Inoltre, ha osservato come "Non si possono non evidenziare le difficoltà interpretative ed operative delle numerose disposizioni normative, non sempre chiare e coerenti tra loro, che si susseguono continuamente (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità del Comune di Canicattì in relazione alla contestazione in argomento. Riguardo il menzionato art. 18 D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, si rileva come quanto disposto nella citata norma non consenta di superare, alla luce di quanto argomentato nel Provvedimento n. 432 del 3 ottobre 2013, il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui all´art. 22, comma 8 del Codice. Pertanto, in ragione del fatto che le argomentazioni prodotte non abbiano fornito alcun elemento ulteriore rispetto a quanto preso in considerazione dall´Autorità nel provvedimento n. 432 del 3 ottobre 2013 con il quale è stata accertata la violazione di che trattasi e che il provvedimento citato non è stato impugnato in sede giurisdizionale ai sensi dell´art. 152 del Codice, devono essere ribadite le valutazioni poste a base del citato provvedimento, sulla scorta delle quali non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981. A tali conclusioni, peraltro, si deve giungere anche con riferimento a quanto dedotto in ordine alle "(…) difficoltà interpretative ed operative delle numerose disposizioni normative (…) che si susseguono continuamente (…)", atteso che tale argomentazione non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426).

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Canicattì ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute diffondendo, mediante la pubblicazione della Determinazione dirigenziale n. 439 del 7 marzo 2013, i dati anagrafici e la patologia sofferta dal soggetto beneficiario del sostegno economico ricevuto - e liquidato al familiare referente con i relativi dati anagrafici, di residenza, il codice fiscale e l´Iban, anch´essi in chiaro, di quest´ultimo -, contravvenendo, così, al divieto di diffusione degi dati sulla salute ai sensi dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Canicattì Cod. fisc.: 00179660840, con sede in Canicattì (Ag), Corso Umberto I n. 59, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia