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Provvedimento del 16 novembre 2016 [5906680]

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[doc. web n. 5906680]

Provvedimento del 16 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 485 del 16 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 settembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bauro e Grazia Saija, nei confronti della testata giornalistica "Livesicilia.it srl", con il quale l´interessato, con riferimento all´articolo dal titolo "XX" pubblicato sul sito internet www.livesicilia.it, edito da Livesicilia.it s.r.l. - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice") rimaste non riscontrate - ha chiesto:

- l´immediata rimozione del citato articolo dal sito in questione e, comunque, l´adozione di tutte le misure tecnologicamente necessarie al fine di renderlo effettivamente inaccessibile;

- in subordine, l´immediato aggiornamento delle informazioni a lui riferite (e, in particolare,

- della notizia di una condanna penale in primo grado emessa a suo carico dal Tribunale di Milano) mediante menzione, in calce o a margine dell´articolo, della successiva sentenza d´appello con la quale è stato assolto "per non avere commesso il fatto";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante il 4 novembre 2016;

VISTA la nota datata 28 ottobre 2016 con la quale la società resistente ha comunicato (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere "provveduto a rimuovere dal back end l´articolo in questione";

VISTA la nota del 31 ottobre 2016, nonché il verbale redatto nel corso dell´audizione tenutasi presso gli Uffici del Garante il 4 novembre successivo, laddove il ricorrente, nel prendere "atto della intervenuta rimozione dell´articolo", ha ribadito la richiesta di disporre la condanna delle spese del procedimento a carico della parte resistente;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Livesicilia.it srl in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Livesicilia.it srl  in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. del n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia