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Provvedimento del 16 novembre 2016 [5913880]

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[doc. web n. 5913880]

Provvedimento del 16 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 479 del 16 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 11 luglio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Anita Medina, nei confronti di Google Inc. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di 147 URL specificamente indicati nella comunicazione inviata dallo stesso ricorrente in data 19 luglio 2016;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare rappresentato:

- che nel mese di luglio 2012, un anonimo, usufruendo della rete wireless di due ignare persone, utilizzava "una raffinata tecnica di corrispondenza informatica" capace di occultare il mittente, per inviare agli indirizzi mail del Ministro dell´interno e di altre persone dello stesso Ministero "calunnie in materia di finanziamento di alcuni limitati interventi del Programma Operativo Nazionale", del quale lo stesso rivestiva, per il predetto Dicastero, il ruolo di "XX";

- che il contenuto di tali e-mail è stato oggetto di pubblicazione da parte di numerose testate giornalistiche;

- che, a seguito di quanto accaduto, è stata avviata un´attività di verifica da parte del Ministero dell´interno, dell´Ufficio centrale ispettivo della Polizia di Stato e di una Commissione di accertamento, che si è conclusa con una relazione al Ministro dell´interno, dalla quale si rileva che nulla è a lui attribuibile, tanto che:

• nessun provvedimento è stato adottato a suo carico da parte del Ministro dell´interno;

• prima del collocamento in quiescenza, avvenuto il 14 giugno 2014, lo stesso "è stato proposto alla Presidenza del Consiglio per la nomina a Magistrato della Corte dei Conti";

• alla cessazione del servizio il Ministro "ha dato atto del proficuo e corretto lavoro svolto nel corso della carriera" dal ricorrente;

- di essere stato coinvolto nell´anno 2010 in un´indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli, successivamente trasferita alla Procura di Roma, riguardante l´affidamento di gare di appalto, che si è conclusa con un decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari datato 26 marzo 2014;

- le notizie pubblicate sugli organi di stampa a seguito dell´attività posta in essere dall´utente anonimo "trovano ancora attualità e risalto sul motore di ricerca Google e riportano fatti non rispondenti al vero, non verificati, fantasiosi, artificiose ricostruzioni  e comunque sconfessati dagli accertamenti effettuati ed a cui l´autorità amministrativa ha posto fine senza alcuna contestazione";

- "con riferimento al procedimento giudiziario, le notizie riportate sono ormai totalmente destituite della loro sostanza e prive di interesse in quanto superate dagli esiti amministrativi e giudiziari totalmente favorevoli per il ricorrente", dei quali non viene data alcuna notizia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato e la nota datata 24 ottobre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 22 e 26 luglio 2016 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada ha rappresentato:

- di avere già rimosso n. 20 URL;

- che altri 51 URL non vengono attualmente visualizzati tra i risultati del motore di ricerca e quindi non necessitano di alcun intervento ulteriore;

- che rispetto ai rimanenti link indicati dal ricorrente, l´istanza di rimozione non può essere accolta per le seguenti ragioni:

le richieste avanzate dall´interessato trovano fondamento nell´asserito carattere diffamatorio dei contenuti di cui chiede la rimozione e dunque a tutela di posizioni giuridiche diverse -tutela del proprio onore e della propria reputazione- da quelle sottese al diritto all´oblio (così come delineato dalla della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, causa C-131/12 -c.d.: "sentenza Costeja", e analogamente interpretato dal WP 29 – Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali nelle "Linee Guida" del 26 novembre 2014), che comporta la necessità di effettuare un bilanciamento tra l´interesse pubblico legato all´esercizio del diritto di cronaca e della libera circolazione delle informazioni ed il contrapposto diritto del soggetto interessato a che le notizie aventi un contenuto ritenuto obsoleto, inadeguato o irrilevante siano deindicizzate dal web: ciò tenendo conto, in primo luogo, del tempo trascorso dall´accadimento dei fatti narrati e non attribuendo invece alcun rilievo all´eventuale offensività dei contenuti pubblicati;

nel caso di specie, manca il requisito del "trascorrere del tempo", elemento costitutivo ed imprescindibile del diritto all´oblio considerato che "le notizie su cui Google ha deciso di non intervenire risalgono a un periodo compreso tra il 2010 e il 2013 -periodo di tempo eccessivamente recente perché possa giustificare il venir meno dell´interesse pubblico alla notizia e alla sua attualità"; nonché, in relazione al ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica, "è evidente che il ruolo di pubblico funzionario esercitato dal ricorrente (all´epoca dei fatti YY), debba essere considerato "ruolo pubblico";

in relazione alla richiesta, che "controparte sembra domandare", di aggiornamento dei contenuti che non riportano la notizia dell´assoluzione del ricorrente, "il destinatario della domanda di aggiornamento […] non può in alcun caso essere Google, che, limitandosi ad aggregare e indicizzare contenuti immessi in rete da terzi […] non ha alcun potere di controllo, intervento, manipolazione e, dunque modifica, aggiornamento e/o rettifica", e non ha alcuna "responsabilità editoriale" rispetto ai contenuti;

VISTA la nota del 4 novembre 2016 con la quale il ricorrente, evidenziando che il diniego di Google pregiudica in modo irrimediabile la sua reputazione ed onorabilità, ha ribadito le proprie richieste di rimozione e deindicizzazione di tutti i rimanenti URL domandandone, in subordine, il relativo aggiornamento;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che, sulla base di quanto affermato da Google (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), non vi sono ulteriori interventi da effettuare su 71 degli URL indicati dal ricorrente e che, pertanto, relativamente ad essi può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO, poi, con riguardo ai restanti URL segnalati dal ricorrente, che la richiesta di aggiornamento delle notizie cui essi rinviano - oltre a non poter essere inoltrata all´odierna resistente, che svolge esclusivamente una funzione di selezione e raccordo di contenuti altrove residenti – è stata presentata solo nel corso del procedimento e non anche in sede di interpello preventivo, e per ciò dovendosi dichiarare inammissibile;

CONSIDERATO invece, riguardo alle principali richieste di rimozione di detti URL, che le citate "Linee Guida" del Gruppo di lavoro Articolo 29, individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti al fine di effettuare un corretto bilanciamento tra il diritto all´oblio ed il contrapposto diritto/dovere di informazione, tra cui quello del pregiudizio causato all´interessato dalla reperibilità sul web di determinate informazioni laddove il relativo trattamento "abbia un impatto sproporzionatamente negativo sullo stesso"; ciò tenuto anche conto del fatto che "la Direttiva 95/46/CE consente (…) di opporsi [ad esso] per motivi preminenti e legittimi" in presenza dei quali "il titolare deve interrompere il trattamento del dato personale" (punto 8 delle "Linee Guida");

RILEVATO che, sulla base delle risultanze istruttorie, gli articoli e le vicende in essi rappresentate risalenti al periodo compreso tra il 2010 e il 2013, si riferiscono a fatti rispetto ai quali non risulta esservi stato alcun seguito negativo nei confronti del ricorrente, tanto con riferimento all´attività di verifica effettuata nei suoi confronti dal Ministero dell´interno, quanto con riguardo alle indagini penali, che si sono concluse con un decreto di archiviazione;

RILEVATO, altresì che il ricorrente non riveste più alcun ruolo pubblico, stante il collocamento in quiescenza dello stesso a far data dal 14 giugno 2014;

RILEVATO che la "sentenza Costeja" ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la rimozione dei risultati che emergono inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando la disponibilità di un risultato di ricerca può arrecare un pregiudizio all´interessato e tali informazioni non siano più necessarie in rapporto alle finalità per le quali sono state raccolte o trattate e ancora, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, le stesse risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

RITENUTO che la facile reperibilità sul web di tali informazioni, pur non essendo particolarmente risalenti nel tempo, in considerazione della loro sostanziale infondatezza e della ampia diffusione cui sono state oggetto (tale da renderne complicato anche il successivo aggiornamento) produca effettivamente "un impatto sproporzionatamente negativo" sulla sfera del ricorrente;

RITENUTO pertanto che, con riferimento al contenuto raggiungibile mediante una ricerca tramite il nome e cognome dell´interessato, il ricorso vada accolto ordinando al titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL indicati dal ricorrente e ancora raggiungibili;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale accoglimento delle richieste avanzate dal ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

per i motivi di cui in premessa:

a) dichiara inammissibile la richiesta di aggiornamento dei dati presentata nel corso del procedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai 71 URL che non risultano più raggiungibili mediante una ricerca tramite il nome e cognome dell´interessato;

c) accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla richiesta di deindicizzare gli ulteriori URL indicati dal ricorrente, ordinando a Google, quale misura necessaria ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli stessi;

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google, che dovrà corrisponderli direttamente al ricorrente, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale accoglimento delle richieste avanzate dal ricorrente;

Il Garante, nel chiedere a Google ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia