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Provvedimento del 19 gennaio 2017 [6110565]

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[doc. web n. 6110565]

Provvedimento del 19 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 18 del 19 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 novembre 2016 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro Santori, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di un URL dai risultati di ricerca connesso alla pubblicazione di un profilo relativo alla propria attività di insegnante svolta fino al suo collocamento in pensione avvenuto nel 2007, ritenuto offensivo della sua dignità;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla disponibilità in rete di contenuti, consistenti nella pubblicazione di una vignetta caricaturale accompagnata da un commento testuale attinente alla sua attività professionale, la cui conoscibilità non può ritenersi rispondente ad alcun interesse pubblico non avendo altro scopo che quello di "schernire la [sua] persona al fine di suscitare ilarità", tenuto peraltro conto del lasso di tempo nel frattempo trascorso dal momento in cui la medesima è stata collocata in pensione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 24 dicembre 2016 con cui la resistente ha comunicato di aver accolto l´istanza di rimozione di quest´ultima rispetto all´URL indicato nell´atto introduttivo del procedimento e di aver quindi disposto il blocco dello stesso "dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google";

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un riscontro sufficiente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia