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Provvedimento del 19 gennaio 2017 [6118883]

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[doc. web n. 6118883]

Provvedimento del 19 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 19 del 19 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 novembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Serio e Giuseppe Naccarato, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la cancellazione di post contenuto in un forum, gestito attraverso un servizio facente capo alla resistente (nello specifico Google Groups), riferito ad una notizia "risalente al (…) 21 maggio 2005", a suo tempo pubblicata su un giornale locale, relativa ad una vicenda nella quale il medesimo è stato coinvolto e successivamente conclusasi con una sentenza di proscioglimento pronunciata nei suoi confronti a far data dal 2008;

la "deindicizzazione" dell´URL relativo al post in questione;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla disponibilità in rete di una notizia incompleta, in quanto non riportante l´esito del procedimento penale all´epoca avviato nei suoi confronti, nonché ormai risalente nel tempo, essendo trascorsi circa undici anni dai fatti, rispetto alla quale non può ritenersi pertanto sussistente alcun interesse pubblico alla relativa conoscibilità, come peraltro confermato dalla rimozione, seppur provvisoria, già disposta da Google a seguito di un´analoga richiesta inviata in precedenza;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede del Garante in data 21 dicembre 2016;

VISTA la nota del 10 dicembre 2016 con la quale il ricorrente, nel rappresentare di aver ricevuto positivo riscontro da parte di Google con comunicazione del 6 dicembre 2016, ha tuttavia rilevato che quest´ultima ha provveduto unicamente alla rimozione dell´URL, "ma non ha definitivamente cancellato il contenuto lesivo (…) che risulta ancora disponibile e consultabile" al predetto indirizzo corrispondente ad un servizio gestito direttamente dalla medesima;

VISTA l´ulteriore nota del 19 dicembre 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione definitiva del contenuto disponibile attraverso il link citato tenuto conto che Google risulta essere gestore del relativo servizio;

RILEVATO che Google ha provveduto, se pur successivamente alla presentazione del ricorso, alla rimozione dai risultati della ricerca dell´URL indicato dal ricorrente, e che pertanto deve dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla stessa;

RILEVATO che, nel caso in esame, la posizione di Google assume rilievo non solo in qualità di gestore del corrispondente motore di ricerca, ma altresì in qualità di fornitore del servizio attraverso il quale sono resi disponibili i contenuti contestati dall´interessato il quale, attraverso il presente ricorso, ha avanzato una sostanziale opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano posto in essere mediante l´ampia diffusività assicurata agli stessi attraverso la reperibilità garantita dall´utilizzo della rete Internet;

RILEVATO che il post di cui il ricorrente chiede la rimozione consiste in un semplice commento di carattere personale, peraltro espresso nei limiti della continenza verbale, relativamente ad una vicenda di sicuro interesse pubblico;

RILEVATO che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alla predetta richiesta di cancellazione;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google Inc. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di rimozione dai risultati della ricerca;

b) dichiara infondato il ricorso in relazione all´ulteriore richiesta di cancellazione;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google Inc., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia