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Provvedimento del 2 febbraio 2017 [6125699]

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[doc. web n. 6125699]

Provvedimento del 2 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 43 del 2 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 10 novembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonietta Vitale, nei confronti di Google Inc. e di Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore del giornale di Salerno e provincia "La Città", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto all´Autorità di disporre:

- "la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei [suoi] diritti";

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente negli interpelli preventivi rivolti ai due titolari e nel ricorso ha chiesto la cancellazione o la deindicizzazione del risultato di ricerca di cui all´URL: http://... pubblicato nell´archivio online della testata giornalistica o, comunque "l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo in questione"

PRESO ATTO  che il medesimo ricorrente ha motivato tali richieste, considerato che:

- l´articolo riporta la notizia di una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto nell´anno 2001 e che si è conclusa con una condanna a suo carico, oggi espiata, per molestie sessuali nei confronti di un minorenne;

- che le recenti pronunce sul tema del diritto all´oblio (in particolare, la sentenza del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12; cd. sentenza Costeja), hanno evidenziato che quest´ultimo si configura come espressione, in ragione del trascorrere del tempo, del "diritto alla riservatezza e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non  più attuale della propria persona";

- che la notizia di cronaca contenuta nell´articolo, riporta anche l´ordine di carcerazione eseguito dalla polizia nel 2005 nei confronti del ricorrente ed "è sicuramente caratterizzata dall´elemento del lungo lasso di tempo trascorso (undici anni) peraltro per un fatto reato di quattro anni prima", pertanto, non può prescindere da un bilanciamento tra il diritto all´oblio, il diritto di cronaca e l´interesse pubblico alla conoscenza dei fatti";

- che la permanenza di tale informazione attinente la sua professione che rappresenta "un unico ed isolato episodio negativo nella sua vita", facilmente reperibile nel motore di ricerca gestito da Google, costituisce un ostacolo al suo reinserimento nella vita sociale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 5 e 12 dicembre 2016 con le quali Google rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha comunicato di non poter aderire alle richieste del ricorrente in ragione della non sussistenza dei parametri per l´esercizio del diritto all´oblio, stante la natura delle informazioni contenute nell´articolo, che attengono ad una vicenda giudiziaria relativa ad un reato particolarmente grave, nonché il ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica;

VISTA la nota del 5 dicembre 2016 con la quale Finegil Editoriale S.p.A. ha rappresentato l´impossibilità di dare corso a qualsiasi operazione di interdizione dell´indicizzazione  dei contenuti della testata giornalistica, in quanto a far data dal 1° novembre 2016, in virtù di atto di trasferimento e consegna di ramo d´azienda ad altra società, non è più proprietaria ed editrice della testata giornalistica "La Città";

VISTA la nota del 28 dicembre 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare quanto rappresentato dalle società resistenti, ha insistito per l´accoglimento delle proprie istanze, rilevando, altresì - con specifico riferimento a quanto rappresentato da Finegil riguardo all´intervenuta carenza di legittimazione passiva per via della descritta operazione societaria- il persistere della responsabilità in capo alla stessa Finegil in quanto "all´epoca del proposto interpello, […] era ancora titolare del giornale autore della notizia".;

VISTA la nota del 19 gennaio 2017 con la quale Google ha rappresentato che il citato URL, per interventi non riconducibili alla medesima, "risulta rimosso dal sito fonte", circostanza riscontrata anche dall´Ufficio in occasione di una verifica effettuata;

VISTA la comunicazione del 23 gennaio 2017, con la quale Finegil nel ribadire di avere ceduto ad altra società il ramo d´azienda relativo alla testata "La Città", ha dichiarato di avere "provveduto a richiedere [alla società] che si occupa temporaneamente della gestione del sito e della testata on line, di procedere all´interdizione dell´indicizzazione dei contenuti richiesti";

PRESO ATTO della nota del 24 gennaio con la quale il ricorrente conferma che all´esito di una ricerca effettuata, l´URL indicato nell´atto introduttivo del procedimento non risulta più rinvenibile;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo Finegil Editoriale S.p.A. provveduto a fornire un riscontro sufficiente, sia pure nel corso del procedimento;

RITENUTO, altresì, che la misura adottata da Finegil determina il venir meno della possibilità di accedere a quel risultato anche tramite il motore di ricerca gestito da Google, si ritiene di dovere dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso anche nei confronti delle richieste avanzate a Google;

RITENUTO infine che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, attese le richieste presentate dall´interessato e il riscontro fornito da Finegil S.p.A;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia