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Provvedimento del 30 marzo 2017 [6516544]

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[doc. web n. 6516544]

Provvedimento del 30 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 172 del 30 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 febbraio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Mario Rava, nei confronti di Google Italy srl. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate in data 13 gennaio 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione del seguente URL:
http://... che rinvia ad un articolo di cronaca pubblicato sul sito del quotidiano "La Repubblica", nel mese di agosto 2003;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che la vicenda trattata nell´articolo si riferisce a fatti avvenuti tra il 1999 e il 2000, rispetto ai quali il procedimento giudiziario che lo ha visto coinvolto si è concluso con il decreto di archiviazione del 26 gennaio 2011, per estinzione dei reati a causa di intervenuta prescrizione e che, pertanto, il persistere dal 2003 dell´articolo in questione "determina una grave lesione del diritto alla riservatezza e alla reputazione oltre che all´immagine";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 13 marzo 2017 con cui la resistente ha comunicato di aver accolto l´istanza di rimozione a seguito di un riesame del caso e delle ulteriori informazioni acquisite e di avere, quindi, disposto il blocco dell´URL indicato dal ricorrente "dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google relativi alle query correlate al nome del ricorrente";

VISTA la nota del 19 marzo 2017 con la quale il ricorrente nel prendere atto del riscontro fornito dalla resistente, ha tuttavia lamentato la perdurante reperibilità in rete dell´URL in questione, allegando a comprova copia di una pagina web della resistente dalla quale esso risulta effettivamente ancora presente;

VERIFICATO tuttavia che per ottenere il risultato sopra evidenziato deve essere utilizzata una chiave di ricerca diversa dal nome e cognome dell´interessato;

CONSIDERATO che, alla luce anche della giurisprudenza comunitaria, il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione di alcuni risultati di ricerca che lo riguardino è riconosciuto solo con riferimento a quelli ottenuti utilizzando come chiave di ricerca il nominativo della persona cui si riferiscono le informazioni;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto dello stesso interessato di chiedere, nei confronti dell´editore della testata giornalistica coinvolta, l´aggiornamento dei dati che lo riguardano contenuti nell´articolo rinvenibile attraverso l´URL oggetto di ricorso, corredando la relativa istanza della documentazione atta a comprovare gli sviluppi della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un riscontro sufficiente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google Inc. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia