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Provvedimento del 30 marzo 2017 [6516625]

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[doc. web n. 6516625]

Provvedimento del 30 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 173 del 30 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato il 1° febbraio 2017 da XX nei confronti di Istituto della Memoria in Scena, in qualità di gestore del sito KosmosDoc.org, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la deindicizzazione di tre articoli – datati rispettivamente 11 settembre 1993, 21 e 22 agosto 1995 – relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale l´interessato è rimasto coinvolto, ma conclusasi successivamente con la sua assoluzione;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

- i tre articoli in questione erano stati originariamente pubblicati in un quotidiano a tiratura nazionale il cui editore, dietro sua specifica richiesta, ne ha successivamente disposto la deindicizzazione;

- tali articoli sono ora reperibili in un archivio strutturato presente all´interno del citato sito KosmosDoc.org e la loro perdurante disponibilità in rete gli reca un grave nocumento causato dall´accostamento della sua immagine a persone ed a fatti oramai superati dall´evoluzione positiva della relativa vicenda processuale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note del 9 e dell´11 febbraio 2017 con le quali l´Istituto resistente ha rappresentato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente, ritenendo che, ad eccezione dell´integrazione, i diritti di cui all´art. 7 del Codice non siano esercitabili con riferimento ai trattamenti effettuati a fini di conservazione documentaristica non essendo contemplata per gli enti ai quali è affidata tale funzione "la facoltà di rimozione delle unità bibliografiche" che compongono i cataloghi dai quali è formato l´archivio;

VISTE le note dell´11 e del 12 febbraio 2017 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota del 4 marzo 2017 con le quali l´Istituto della Memoria in Scena ha sostanzialmente ribadito la posizione già espressa nella precedente memoria;

CONSIDERATO che:

gli articoli dei quali il ricorrente ha chiesto la deindicizzazione sono particolarmente risalenti nel tempo (periodo 1993/1995) e narrano di una vicenda giudiziaria superata da eventi successivi, favorevoli all´interessato, a seguito dei quali il medesimo è stato altresì reintegrato nello svolgimento delle funzioni lavorative che avevano occasionato l´originaria imputazione formulata a suo carico;

i predetti articoli – nel frattempo deindicizzati dall´editore che aveva inizialmente provveduto alla loro pubblicazione – risultano attualmente conservati all´interno di una raccolta curata dalla resistente resa disponibile in modalità telematica attraverso il sito KosmosDoc.org con la funzione di agevolare la reperibilità della documentazione ivi presente;

l´attività svolta dalla resistente risponde dunque ad una funzione di conservazione con finalità di tipo storico-documentaristico che risulta, in quanto archivio dichiarato di notevole interesse storico, assoggettata ai principi di cui al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (pubblicato in G.U. del 5 aprile 2001, n. 80, Allegato A2, doc. web n. 1556419) per effetto dei quali l´utilizzo di dati personali acquisiti nell´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio ed all´informazione deve comunque avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, tra i quali, in particolare, il diritto alla riservatezza ed il diritto all´identità personale (cfr. art. 1 del citato codice deontologico);

che comunque il resistente, in riferimento agli articoli, si era già dichiarato disponibile ad "integrare al fine di rendere ancora più chiaro ed immediato il proscioglimento" (cfr. email 11/2/2017);

la finalità sottesa alla costituzione dell´archivio – tenuto peraltro conto delle disposizioni specifiche atte a regolare, conformemente alle previsioni di cui al codice deontologico citato (cfr. art. 5, comma 4), la fruibilità dei documenti all´interno di un sistema documentario integrato nel quale la resistente è inserita attraverso il proprio portale – risulta perseguibile garantendo l´accessibilità del materiale archiviato direttamente all´interno del sito KosmosDoc.org;

RILEVATO pertanto che:

l´inserimento degli articoli indicati dal ricorrente all´interno dell´archivio gestito dalla resistente ne realizza la conservazione a fini di ricerca storica e documentaristica, finalità il cui perseguimento, anche in virtù della struttura stessa dell´archivio on-line, non ne richiede la libera fruibilità attraverso i motori di ricerca esterni al sito;

la perdurante diffusione in rete dei predetti articoli – che, in assenza di aggiornamenti delle notizie ivi riportate, risultano peraltro tali da ingenerare negli utenti un erroneo convincimento sulle vicende che hanno riguardato l´interessato – rende dunque opportuna, nel caso di specie, l´adozione da parte della resistente di misure che, pur senza alterare l´integrità dell´archivio, risultino idonee ad inibire l´indicizzazione degli stessi tramite i motori di ricerca esterni al sito, consentendo in tal modo di ottenere il giusto contemperamento tra le finalità documentaristiche connesse alla raccolta curata dalla resistente e l´esigenza di garantire i diritti del ricorrente;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ad Istituto della Memoria in Scena, in qualità di gestore del sito KosmosDoc.org, l´adozione, entro venti giorni dalla ricezione del presente procedimento, delle misure tecniche idonee ad inibire l´indicizzazione, attraverso i motori di ricerca esterni al sito stesso, degli articoli individuati dal ricorrente nell´atto introduttivo del procedimento;

RILEVATO che resta altresì impregiudicato il diritto del ricorrente di avanzare, ai sensi dell´art. 7, comma, 1, del Codice deontologico per i trattamenti effettuati per scopi storici, specifica istanza di aggiornamento dei dati contenuti negli articoli conservati all´interno dell´archivio gestito dalla resistente, tenuto conto degli sviluppi successivi della vicenda processuale nella quale è stato coinvolto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Istituto della Memoria in Scena in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro, seppur non conforme a quanto richiesto, fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ad Istituto della Memoria in Scena, in qualità di gestore del sito KosmosDoc.org, l´adozione, entro venti giorni dalla ricezione del presente procedimento, delle misure tecniche idonee ad inibire l´indicizzazione degli articoli individuati dal ricorrente attraverso i motori di ricerca esterni al sito stesso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere all´Istituto della Memoria in Scena, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 del, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia