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Provvedimento del 6 aprile 2017 [6517280]

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[doc. web n. 6517280]

Provvedimento del 6 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 182 del 6 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 febbraio 2017 da XX nei confronti di Google con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di n. 13 URL specificati nell´atto introduttivo mediante apposito elenco puntato, nonché la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che gli articoli cui tali link rimandano si riferiscono a fatti oggetto di un procedimento giudiziario aperto nei suoi confronti nel 2012 e conclusosi con un decreto di archiviazione emesso, su richiesta del P.M., dal G.I.P. territorialmente competente il 9 ottobre 2016 e che, pertanto, essendo decorsi oltre quattro anni dalla vicenda giudiziaria e considerato anche l´esito positivo della stessa, sarebbe ad oggi venuto meno l´interesse pubblico alla conoscibilità dei fatti riportati negli articoli in questione la cui perdurante accessibilità attraverso il motore di ricerca Google comporta un grave nocumento alla propria vita familiare, relazionale e professionale nonché all´onore ed alla reputazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;
VISTA la nota datata 27 febbraio 2017 con la quale la resistente ha comunicato:

•    in relazione agli URL:

•    http://... (1°  punto dell´elenco in ricorso);;

•    https://...(2° punto),

di aver accolto l´istanza di rimozione;

•    in relazione all´URL:

•    http://...(3° punto)

di ritenere tuttora sussistente l´interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie cui tale link rimanda, trattandosi di informazioni su fatti di cronaca recente e stante anche il ruolo ricoperto nella vita pubblica dal ricorrente che svolge la professione di avvocato;

• in relazione agli URL:

• http://... (4° punto)

• http://.... (5° punto),

di aver adottato, non avendo individuato il nominativo del ricorrente nel contenuto delle relative pagine, "misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome dell´interessato";

VISTA inoltre la memoria datata 3 marzo 2017 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha:

• previamente sostenuto che i restanti URL indicati dal ricorrente dal 6° al 13° punto dell´elenco non avrebbero formato oggetto dell´interpello preventivo;

• dichiarato di aver comunque rimosso manualmente i link di cui al 6° punto e 12° punto;

•  rappresentato di non poter accogliere le richieste relative ai restanti URL, sia in quanto questi rinviano a notizie aggiornate e pertinenti, sia in quanto non sarebbero applicabili i parametri delineati dalla Sentenza C-131/12 "Google Spain" e dalle Linee Guida del Gruppo di Lavoro "Articolo 29" WP 225 del 26 novembre 2014 tenuto conto del breve decorso del tempo dai fatti, del ruolo pubblico rivestito dall´interessato che svolge la professione di avvocato e della gravità degli eventi rappresentati, trattandosi di una vicenda di associazione a delinquere che ha visto coinvolti politici, banchieri, professionisti e personaggi pubblici e che ha avuto ampia rilevanza sia sulla stampa locale che nazionale;

VERIFICATO preliminarmente che gli Url collocati al punto 6° e 13° dell´elenco in ricorso, contrariamente a quanto sostenuto da Google, hanno formato oggetto anche di interpello preventivo nei confronti della resistente e pertanto sono pienamente esaminabili nell´ambito del presente ricorso;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di rimozione degli Url di cui ai punti 1°, 2°, 4°, 5° e 6° dell´elenco in ricorso, la resistente ha fornito, sia pure nel corso del procedimento, un adeguato riscontro e ritenuto pertanto che riguardo ad essa debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO, con riguardo agli URL di cui ai punti 3° e 13°, che deve essere sempre assicurato il rispetto del principio di esattezza dell´informazione reperibile attraverso il risultato di ricerca del quale è richiesta la rimozione, (v. punto n. 4 delle citate linee guida);

CONSIDERATO che rispetto al caso in esame:

• con riferimento all´URL di cui al punto 3°, la notizia riportata, che rimanda ad un´interrogazione parlamentare dell´11 luglio 2012 avente ad oggetto, fra gli altri, i fatti di cronaca che hanno coinvolto il ricorrente, risulta comunque essere stata adeguatamente integrata dal sito sorgente -che ha dato evidenza dell´intervenuto decreto di archiviazione del 9 ottobre 2016 e delle relative motivazioni attraverso una postilla scritta con carattere tipografico di colore rosso posta in calce al testo originario –e appare pertanto rispettare il principio di esattezza del dato sopra richiamato;

• con riferimento all´Url di cui al punto 13°, l´articolo, che dà conto del proscioglimento del ricorrente da tutte le accuse inizialmente contestategli, oltre che riportare informazioni esatte, risale ad un´epoca estremamente recente, essendo stato pubblicato il 23 novembre 2016;

RITENUTO, pertanto, in ordine alla richiesta di rimozione degli URL di cui ai punti 3° e 13°, di dover dichiarare il ricorso infondato non potendosi ritenere sussistenti i presupposti richiesti per l´esercizio del diritto all´oblio, tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione delle notizie, del ruolo professionale ricoperto dal ricorrente, nonché dell´esattezza delle notizie riportate nei contenuti in questione;

RITENUTO infine che debba essere dichiarato inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di rimozione degli Url indicati per la prima volta nell´atto introduttivo che non hanno formato oggetto dell´interpello preventivo (nn. 7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° dell´elenco in ricorso) pur rilevando che, rispetto all´Url di cui al punto 12°, Google ha messo in atto misure manuali per evitare il posizionamento del relativo link in relazione al nominativo del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Google Inc. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di rimozione degli Url di cui ai punti 3° e 13° dell´elenco in ricorso;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rimozione degli Url di cui ai punti 1°, 2°, 4°, 5° e 6° dell´elenco in ricorso;

c) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di rimozione degli Url di cui ai punti 7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° dell´elenco in ricorso;

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia