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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Brennercom s.p.a. - 18 maggio 2017 [6701069]

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[doc. web n. 6701069]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Brennercom s.p.a. - 18 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 239 del 18 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 6153/91026 del 28 febbraio 2014 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha svolto, formalizzandola con i verbali di operazioni compiute datati 7 e 8 maggio 2014, un´attività di controllo nei confronti di Brennercom s.p.a. P.Iva: 01710910215, con sede in Bolzano, via Pacinotti n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Tale attività di controllo, anche a fronte dell´invio in data 20 maggio 2014 di documentazione integrativa, ha consentito di accertare, disattendendo quanto previsto dall´Allegato B, regola 5) del Codice, come:

1. un operatore ha effettuato un accesso all´applicativo "Near" (gestione anagrafiche clienti), autenticandosi con username e password, quest´ultima composta da cinque caratteri;

2. un amministratore di sistema ha effettuato l´accesso al server, dedicato alla custodia della posta elettronica, con username e password, quest´ultima composta da sette caratteri;

3. un operatore ha effettuato un accesso all´applicativo "SAP" (gestione fatturazione), autenticandosi con username e password, quest´ultima composta da sette caratteri;

VISTO il verbale nr. 42 del 16 giugno 2014 (che qui si intende integralmente richiamato), con cui è stata contestata a Brennercom s.p.a. la violazione amministrativa, non definibile in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 33;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che Brennercom s.p.a. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

CONSIDERATO che Brennercom s.p.a. ha adempiuto alle prescrizioni impartite dal Garante nell´ambito del procedimento previsto dall´art. 169, comma 2, del Codice, provvedendo altresì al pagamento del quarto del massimo della sanzione edittale;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Brennercom s.p.a. P.Iva: 01710910215, con sede in Bolzano, via Pacinotti n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6701069
Data
18/05/17

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)