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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Terrecablate reti e servizi s.r.l. - 18 maggio 2017 [6703847]

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[doc. web n. 6703847]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Terrecablate reti e servizi s.r.l. - 18 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 238 del 18 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 6153/91026 del 28 febbraio 2014 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha svolto, formalizzandola con i verbali di operazioni compiute datati 21 e 22 maggio 2014, un´attività di controllo nei confronti di Terrecablate reti e servizi s.r.l. P.Iva: 01169690524, con sede in Siena, viale Toselli n. 9/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Tale attività di controllo ha consentito di accertare, disattendendo quanto previsto dall´Allegato B, regola 5) del Codice, come:

1. l´autenticazione al server "Billing", dedicato alla conservazione dei dati di traffico telefonico per finalità di fatturazione, è avvenuta mediante l´inserimento di username e password, quest´ultima composta da sei caratteri;

2. l´autenticazione al server contenente i dati di traffico telefonico, relativi al periodo compreso tra il 1° giugno 2012 e il 24 giugno 2013 e conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati, è avvenuta mediante l´inserimento di username e password, quest´ultima composta da cinque caratteri;

VISTO il verbale n.48 del 24 giugno 2014 redatto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con cui è stata contestata a Terrecablate reti e servizi s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA la nota dell´11 marzo 2015 inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con la quale la società, tenuto conto delle condotte omissive oggetto della contestazione in argomento, ha illustrato le misure minime di sicurezza adottate ai sensi dell´art. 33 del Codice;

RILEVATO, quindi, che Terrecablate reti e servizi s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, non ha provveduto ad attuare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Terrecablate reti e servizi s.r.l. P.Iva: 01169690524, con sede in Siena, viale Toselli n. 9/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, per non aver adottato le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice medesimo, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6703847
Data
18/05/17

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)