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Provvedimento del 5 luglio 2017 [6814476]

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[doc. web n. 6814476]

Provvedimento del 5 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 311 del 5 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 maggio 2017 da XX nei confronti di Poligrafici Editoriale S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "La Nazione", con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), e rimaste prive di riscontro, ha chiesto:

- l´adozione di tutte le misure tecnologicamente necessarie per rendere inaccessibile mediante i comuni motori di ricerca esterni al sito "www.lanazione" un articolo pubblicato del 2010 inerente una vicenda che l´ha riguardata;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che la ricorrente ha chiarito che:

- l´articolo, risalente a circa sette anni orsono, non riveste alcun interesse pubblico e rappresenta attualmente, data la giovane età, l´unica informazione reperibile in rete digitando il suo nome e cognome, rendendo di fatto "un episodio unico ed isolato" oltre che "lontano nel tempo" un gravoso ostacolo alla propria vita professionale;

- la vicenda giudiziaria che l´ha riguardata, citata nell´articolo, ha avuto un immediato sviluppo giudiziario in senso a lei favorevole;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata; 

VISTA la nota datata 9 giugno 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver rimosso tutti i link ad articoli pubblicati sul sito de "La Nazione" con riferimento alla vicenda in questione;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alla richieste della ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Poligrafici Editoriale S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia