g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - 5 luglio 2017 [6814717]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6814717]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - 5 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 308 del luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione, datata 22 gennaio 2014 e reiterata il 28 febbraio 2014, inerente un trattamento di dati personali relativo alla pubblicazione, sull´albo Pretorio del sito istituzionale dell´Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Cod. fisc.: 02865540799, con sede in Catanzaro, via Vinicio Cortese, della Determina n. 86 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Liquidazione competenze Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro mese di novembre 2013. Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Distribuzione per Conto", contenente dati personali dei titolari di farmacie, il Dipartimento libertà pubblica e sanità inviava una richiesta di informazioni datata 19 agosto 2014 con la quale si invitava la citata Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, a fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso, alla quale non veniva data alcuna risposta;

VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 36188/91283 del 12 dicembre 2014, con la quale si rinnovava l´invito a fornire un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 12 dicembre 2014 mediante invio tramite posta elettronica certificata, la predetta Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessario un prolungamento dell´attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione;

VISTO il verbale nr. 10837/91283 del 13 aprile 2015 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata all´Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA l´ulteriore richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice, n. prot. 10839/91283 del 13 aprile 2015, con la quale si reiterava l´invito a fornire un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale ulteriore richiesta risultasse regolarmente notificata in data 14 aprile 2015 mediante invio tramite posta elettronica certificata, la predetta Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ometteva di fornire, anche in questa circostanza, riscontro alla stessa, rendendo così necessario delegare un´attività di controllo in loco al Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, volto ad acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione;

VISTO il verbale nr. 18292/91283 del 23 giugno 2015 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata all´ Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che, all´esito dell´attività di controllo effettuata dal Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza e formalizzata con il verbale di operazioni compiute del 21 luglio 2015, l´Ufficio del Garante, con nota n. 26837 del 29 settembre 2015, ha accertato che l´Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha effettuato il trattamento di dati personali relativo alla pubblicazione, sull´albo Pretorio del sito istituzionale della Determina n. 86 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Liquidazione competenze Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro mese di novembre 2013. Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Distribuzione per Conto", contenente dati personali dei titolari di farmacie, in violazione dell´art. 19, comma 3 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 30954/91283 del 9 novembre 2015 con cui è stata contestata all´Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTI i rapporti di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatti, per le tre violazioni contestate, a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 20 agosto 2015 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale, relativamente al solo verbale di contestazione n. 10837/91283 del 13 aprile 2015, il Commissario Straordinario dell´ Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha osservato come "L´ASP di Catanzaro non ha risposto al Garante della Protezione dei Dati Personali in quanto il (…) (segnalante) non ha trasmesso la nota del 22.01.2014 (segnalazione) al Direttore Generale pro tempore, questo in violazione di quanto disposto dalle stesse procedure previste del Garante che prima di essere contattato è necessario presentare una istanza al titolare o al responsabile (se esiste) del trattamento dei dati. Mentre, sempre il (segnalante) con la nota del 28.02.2014 (nota di reiterazione della segnalazione) trasmetteva al Direttore Generale dell´ASP di Catanzaro la determina, la 953/2014 con l´effetto di determinare l´immediato oscuramento dei dati personali che potessero individuare le Farmacie oggetto degli emolumenti economici erogati per il mese di novembre 2013". Inoltre ha rilevato come "(…) l´ASP di Catanzaro avendo risposto alla Legione dei Carabinieri di Bellamena di Catanzaro che su delega della Procura della Repubblica  R.G.N.R. 4024/2014 del 10.07.2014 aveva avviato un´indagine giudiziaria sulla presunta violazione di tutela dei dati personali delle Farmacie, si riteneva già assorbente la risposta al Garante anche in virtù del fatto che il ricorso all´autorità giudiziaria per il medesimo oggetto determina l´inammissibilità del ricorso al Garante per la Tutela dei Dati Personali cosa che il Presidente dei Federfarma aveva avviato denunciando il fatto alla Legione dei Carabinieri Compagnia di Girifalco";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Giova preliminarmente evidenziare come, quanto assserito circa la necessità di interpellare preventivamente il titolare o il responsabile del trattamento risulta inconferente nel caso di specie in quanto tale preliminare adempimento (c.d. interpello preventivo) costituisce un indefettibile presupposto di legittimità per esercitare, tramite ricorso al Garante, i diritti di cui all´art. 7 del Codice (v. artt. 8 e 146 del Codice); nel caso che ci occupa, invece, il procedimento è stato attivato sulla base di una segnalazione (artt. 141 e ss. del Codice) che non richiede il previo esperimento di tale azione nei confronti del titolare. Analoghe considerazioni devono formularsi in relazione alla asserita circostanza che il ricorso all´autorità giudiziaria per il medesimo oggetto determina l´inammissibilità del ricorso al Garante (v. art. 145 del Codice). Inoltre, quanto argomentato circa il fatto che"(…) l´ASP di Catanzaro avendo risposto alla Legione dei Carabinieri di Bellamena di Catanzaro che su delega della Procura della Repubblica  R.G.N.R. 4024/2014 del 10.07.2014 aveva avviato un´indagine giudiziaria sulla presunta violazione di tutela dei dati personali delle Farmacie, si riteneva già assorbente la risposta al Garante anche in virtù del fatto che il ricorso all´autorità giudiziaria per il medesimo oggetto determina l´inammissibilità del ricorso al Garante per la Tutela dei Dati Personali (…)", risulta altrettanto inconferente, atteso che, le richieste di informazioni formulate dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice oggetto di contestazione sono atti istruttori relativi, nel caso che ci occupa, a un procedimento amministrativo, quello della segnalazione, che nulla ha a che vedere con quello del ricorso cui fa riferimento la memoria difensiva. Inoltre, quanto dedotto dal trasgressore relativamente alle restanti argomentazioni della memoria difensiva, oltre a inerire una sola delle due contestazioni per violazione dell´art. 157 del Codice, non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa, per ciascuna delle due violazioni contestate, del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19, comma 3, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto: l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 164 deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle due contestazioni per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per una quantificazione totale pari a euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Cod. fisc.: 02865540799, con sede in Catanzaro, via Vinicio Cortese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni prevista dall´art. 164 del Codice nonché per quella prevista dall´art. 162, comma2-bis del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia