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Provvedimento del 21 settembre 2017 [7421703]

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[doc. web n. 7421703]

Provvedimento del 21 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 382 del 21 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 27 giugno 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avvocato Bernardo Cartoni, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione del link, specificamente indicato nell´atto di ricorso, rinvenibile sul motore di ricerca Google mediante l´inserimento di chiavi di ricerca composte a partire dal proprio nome e cognome;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata ha dichiarato che:

- il link in questione rimanda ad un articolo pubblicato nel quotidiano "Corriere della Sera" nel 2006 nel quale la stessa viene menzionata in relazione ad una vicenda riguardante la presunta "gestione opaca" della sanità regionale che l´avrebbe coinvolta in virtù dell´incarico pubblico ricoperto al tempo dal padre;

- non sussiste un attuale interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, in assenza di esiti penali della vicenda ed essendo trascorsi oltre dieci anni dalla pubblicazione dell´articolo;

- la stessa non riveste e non ha mai rivestito alcun ruolo o carica pubblica;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota dell´11 luglio 2017 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione";

VISTA la nota del 21 luglio 2017 con la quale la ricorrente ha dichiarato di aver verificato l´avvenuta rimozione del link oggetto di ricorso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia