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Provvedimento del 19 ottobre 2017 [7430048]

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[doc. web n. 7430048]

Provvedimento del 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 425 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 maggio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Guido Guerra, nei confronti di Google Inc e Google Italy con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di tutti gli URL ivi indicati, in quanto reperibili in associazione al proprio nominativo, riconducibili a contenuti che riguardano, o che comunque rinviano, ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto ed in relazione alla quale è stato tratto in arresto;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla sua reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione dei predetti contenuti – parte dei quali riconducibili ad immagini – trattandosi di informazioni non aggiornate in quanto connesse ad una notizia, ovvero quella dell´avvenuta applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare di tipo personale nonché della successiva scarcerazione in pendenza del processo, superata dalla favorevole conclusione della vicenda dalla quale ha tratto origine avvenuta per effetto della pronuncia di assoluzione da parte della Corte Suprema Ellenica nell´ottobre del 2016;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 28 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 24 luglio 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 28 luglio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 10 luglio 2017 con la quale Google ha comunicato:

con riguardo a tre degli URL indicati nel ricorso, e precisamente

• http://...;

• http://...;

• http://...;

che gli stessi "non vengono attualmente visualizzati" tra i risultati reperibili attraverso il motore di ricerca gestito dalla società;

con riferimento ad ulteriori URL (circa 110, cfr. per l´individuazione specifica pagg. da 1 a 5 della memoria) ha dichiarato di aver accolto l´istanza di rimozione alla luce degli elementi di valutazione forniti in merito dall´interessato;

di non poter invece valutare l´istanza con riguardo agli URL riconducibili ad immagini ritenute dall´interessato lesive della propria dignità (circa 80, cfr. pagg. da 5 a 9 della memoria), in quanto, come già rilevato anteriormente alla proposizione del ricorso, gli stessi "non permettono l´identificazione dei contenuti dei quali si chiede la deindicizzazione", rendendosi necessario, al fine di poter valutare la richiesta, la corretta indicazione dei riferimenti alle pagine web dalle quali le predette immagini sarebbero state estrapolate;

di non prendere provvedimenti con riguardo ai seguenti URL:

1)    http://...

2)    http://...

3)    http://...

4)    http://...

5)    https://...

6)    https://...

7)    https://...

8)    https://...

ritenendo tuttora sussistente l´interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca riconducibili al ruolo professionale svolto dal ricorrente;

VISTE le note del 12 e del 24 luglio 2017 con le quali quest´ultimo ha:

preso atto del positivo riscontro fornito da Google con riguardo alla richiesta di rimozione di una parte degli URL indicati, nonché della dichiarazione resa con riguardo ad ulteriori tre link oggetto della medesima istanza in ordine al fatto che, attraverso di essi, non sarebbero più visualizzabili i relativi contenuti in associazione al suo nome;

ribadito la richiesta di rimozione degli URL riconducibili ad immagini reperibili digitando il suo nominativo, nonché ad immagini visualizzabili in associazione alle prime "utilizzando il cd. criterio di ricerca "immagini correlate"", precisando di aver correttamente individuato gli indirizzi web ad esse corrispondenti;

rilevato, con riguardo agli URL per i quali il titolare del trattamento ha ritenuto di non aderire alla richiesta di rimozione, che sebbene i relativi articoli abbiano come oggetto principale notizie diverse dalla vicenda giudiziaria indicata nell´atto di ricorso – rispetto ai quali non si reputa peraltro esistente un interesse attuale della collettività a conoscerne i contenuti – riportano comunque al loro interno l´informazione non aggiornata dell´avvenuto arresto;

precisato, con particolare riguardo a due degli URL oggetto di quest´ultima istanza – ovvero gli URL sopra indicati con i nn. 2 e 4 – che  la vicenda ivi narrata, riguardante l´avvenuta revoca di un incarico di rilievo a lui conferito, è stata conseguenza diretta dell´intervenuto arresto, risultando con ciò frutto della valutazione di un presupposto poi superato dalla successiva evoluzione favorevole della vicenda giudiziaria;

VISTA la nota del 17 luglio 2017 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha:

rilevato che elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorrere del tempo da valutarsi in rapporto all´interesse del pubblico alla reperibilità delle informazioni, pertanto la circostanza che quelle "contenute nei link che si intende far rimuovere siano false, suggestive, diffamatorie ovvero solo imprecise e non aggiornate non necessariamente rileva rispetto alla valutazione dell´esistenza o meno del diritto ad essere "dimenticati" dalla collettività";

confermato la correttezza della decisione in ordine alla mancata deindicizzazione degli otto URL sopra specificati, rinvianti a pagine di tipo testuale, in quanto gli stessi non riguardano direttamente la vicenda processuale che ha coinvolto l´interessato, ma eventi diversi, oggettivamente verificatisi ed attinenti alla vita professionale dell´interessato;

rappresentato, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli URL riferiti ad immagini, che "non si tratta di fotografie del ricorrente pubblicate da Google ( o da questa reperite nel web) come scelta o contributo editoriale a sé stante", ma di immagini "contenute negli articoli e nei link indicizzati dal motore di ricerca e restituiti sotto forma di risultati a seguito dell´inserimento del nome e cognome del ricorrente";

precisato che, da un punto di vista tecnico, gli URL indicati dal ricorrente non rimandano a contenuti autonomamente indicizzati "cosicché la loro deindicizzazione (…) non sortirebbe l´effetto sperato" in quanto le immagini "seguono (…) la sorte dei link alle pagine dove le stesse sono pubblicate" e pertanto "laddove il link venga deindicizzato in accoglimento di una richiesta di oblio, anche la foto pubblicata nella pagina corrispondente non apparirà più nella sezione relativa alle "immagini"";

CONSIDERATO, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli URL collegati ad immagini, che:

la sentenza Costeja, pur qualificando espressamente come trattamento di dati personali, l´insieme di operazioni effettuate da Google tramite il proprio motore di ricerca, prevede la possibilità di chiedere la deindicizzazione con riguardo a pagine web pubblicate da terzi;

pur essendo le immagini eventualmente presenti all´interno di queste ultime indubbiamente qualificabili quali dati personali, il trattamento effettuato all´interno della sezione "immagini" avviene, secondo quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento, in modo derivato mediante l´utilizzo di un sistema di filtraggio di contenuti esistenti su pagine web pubblicate da terzi, da cui consegue che la deindicizzazione di queste ultime produce, quale effetto, anche il venir meno delle prime all´interno della sezione sopra citata;

al fine di poter valutare la fondatezza della richiesta, e dunque il perdurare dell´interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda cui è connessa l´immagine, occorre pertanto – anche tenuto conto del collegamento esistente tra l´URL della pagina web e quello identificativo dell´immagine – tenere conto del contesto di riferimento, ovvero dei fatti cui la stessa è collegata, ragione per cui risulta necessaria l´individuazione, da parte dell´interessato, oltre che del link all´immagine, anche dell´URL relativo alla pagina web in cui la stessa è pubblicata;

nel caso in esame è infatti emerso, a conferma dell´opportunità di una individuazione più completa dell´oggetto della richiesta, che tra le immagini oggetto di istanza di rimozione ve ne siano alcune che rinviano a contenuti in relazione ai quali nel presente procedimento si è ritenuto di non ritenere fondata la richiesta di rimozione dei corrispondenti URL;

RITENUTO pertanto, in ordine a tale profilo, di dover dichiarare il ricorso inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. c), del Codice, tenuto conto del fatto che non risultano correttamente individuati gli elementi posti a fondamento della domanda;

RILEVATO:

con riguardo ad una parte dei restanti URL oggetto di richiesta – così come concordemente individuati dalle parti nelle rispettive note del 10 e del 12 luglio 2017 – che la resistente ha provveduto ad effettuarne la rimozione in associazione al nominativo dell´interessato;

con riguardo ad ulteriori tre URL – http://...,http://..., http://.... – che la medesima ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che gli stessi non risultano più visualizzabili in associazione al suo nominativo;

che il ricorrente ha preso atto di quanto comunicato dalla resistente;

RITENUTO, pertanto, in ordine a tali aspetti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

CONSIDERATO, con riguardo agli ulteriori URL rinvianti a pagine web di tipo testuale e rispetto ai quali Google ha ritenuto di non aderire alla richiesta, che, ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all´oblio, occorre tenere conto, oltre che dell´elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia europea (cd. sentenza "Costeja");

RILEVATO che:

due degli URL oggetto di richiesta – sopra indicati con i nn. 2 e 4 – rinviano ad articoli aventi ad oggetto una vicenda che, seppur non direttamente riguardante l´arresto subito dall´interessato, risulta comunque strettamente correlata ad esso avendone costituito un effetto diretto;

il trattamento di dati personali deve risultare sempre conformato al rispetto del principio di esattezza  dell´informazione – da intendersi anche quale adeguatezza e completezza della stessa – reperibile attraverso il risultato di ricerca del quale è richiesta la rimozione, come affermato anche al punto n. 4 delle citate "Linee Guida";

gli articoli individuabili attraverso i citati URL non contengono alcuna indicazione volta a rendere noto lo sviluppo processuale della vicenda sottostante che ha coinvolto l´interessato, né risultano per altro verso attualmente rispondenti ad uno specifico interesse pubblico alla conoscibilità di quanto in essi riportato;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL sopra citati quali risultati di una ricerca condotta attraverso il nominativo dell´interessato;

RILEVATO, con riguardo ai restanti URL (sopra indicati con i nn. 1, 3, 5, 6, 7 e 8), che:

gli stessi risultano connessi ad articoli aventi ad oggetto vicende differenti da quella che ha condotto all´arresto dell´interessato ed aventi rilievo autonomo rispetto a quest´ultimo;

due di essi (URL nn. 1 e 3), peraltro di recente pubblicazione (2014), riguardano, in particolare, il possibile coinvolgimento dell´interessato in vicende aventi rilievo internazionale e rispetto alle quali l´evento dell´arresto è menzionato solo in relazione alla presenza di elementi di coincidenza temporale con i fatti ivi riportati;

i restanti articoli risultano invece incentrati su eventi che hanno caratterizzato in generale la vita dell´interessato – tra i quali viene riportata, come fatto storicamente avvenuto, anche la circostanza dell´ arresto – ed il cui rilievo è certamente collegato al ruolo pubblico svolto dall´interessato;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover pertanto dichiarare il ricorso infondato con riguardo ai predetti URL, fatto comunque salvo il diritto dell´interessato di avanzare specifica istanza di aggiornamento ai titolari del trattamento dei corrispondenti siti sorgente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorno dalla ricezione del presente provvedimento, di provvedere alla rimozione, in associazione al nome e cognome dell´interessato, degli URL specificati in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine agli URL per i quali Google ha aderito alla richiesta di rimozione, nonché a quelli in relazione ai quali ha dichiarato non essere più visibile alcun contenuto riferito all´interessato;

c) dichiara il ricorso infondato in ordine alle richiesta di rimozione degli URL indicati in motivazione con i nn. 1, 3, 5, 6, 7 e 8;

d) dichiara il ricorso inammissibile con riguardo alla richiesta relativa alla rimozione di URL collegate ad immagini dell´interessato;

e) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Google che dovrà liquidarle direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia