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Provvedimento del 2 novembre 2017 [7458026]

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[doc. web n. 7458026]

Provvedimento del 2 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 451 del 2 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 10 luglio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avvocato Carlo Arnulfo, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. e dell´utente Youtube "Mediterraneannetwork.com" con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- nei confronti dell´utente "Mediterraneannetwork.com", la rimozione di un video pubblicato sulla piattaforma "Youtube" in cui si fa riferimento ad un presunto arresto che avrebbe coinvolto lei ed un terzo;

- nei confronti di Google, la deindicizzazione di tale Url dai risultati di ricerca rinvenibili sul motore di ricerca Google mediante l´inserimento di chiavi di ricerca composte a partire dal proprio nome e cognome;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata ha dichiarato:

- di non essere mai stata sottoposta, né in Italia né all´estero, a misura cautelare personale che avrebbe invece coinvolto esclusivamente l´altro soggetto citato nel video;

- che la perdurante diffusione di notizie false e diffamatorie reca nocumento non solo alla propria reputazione personale e professionale ma anche al percorso di crescita della propria figlia minore, del tutto ignara di tale vicenda giudiziaria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato Google a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 19 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 luglio 2017 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili", di aver accolto l´istanza di deindicizzazione della ricorrente;

VISTA la nota del 19 ottobre 2017 con la quale la ricorrente, pur prendendo atto dell´adesione spontanea di Google alle proprie richieste, ha insistito per la liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere nei confronti di Google, avendo tale resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente;

RITENUTO, invece, quanto alle richieste formulate nei confronti di "Mediterraneannetwork.com",  che il video oggetto dell´istanza risulta caricato da tale "Mediterranean network" (e non "Mediterraneannetwork.com") nell´omonimo canale Youtube, e che la identificazione di tale (ignoto) utente con il titolare del sito "Mediterraneannetwork.com" effettuata dalla ricorrente appare del tutto priva di elementi oggettivi a sostegno. Peraltro, il dominio relativo al sito in questione risultava, già al momento della presentazione dell´interpello preventivo, in vendita da parte della società Buydomains.com, società alla quale è stato quindi erroneamente inviato dall´interessata il predetto interpello, che risulta invece del tutto omesso nei confronti del reale titolare del trattamento;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi degli artt. 147, comma 1, lett. a) e b), 148, comma 1, lett. c), inammissibile il ricorso in ordine alle richieste rivolte nei confronti di "Mediterraneannetwork.com";

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal motore di ricerca nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Google;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle richieste rivolte nei confronti  di "Mediterraneannetwork.com";

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Google, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia