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Provvedimento del 2 novembre 2017 [7458787 ]

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[doc. web n. 7458787]

Provvedimento del 2 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 452 del 2 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 12 giugno 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Massimiliano Domenico Parla, nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito: "RCS"), con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione, il blocco e la trasformazione in forma anonima dei suoi dati personali trattati in un articolo di stampa pubblicato sul "Corriere della Sera" in data 7 gennaio 2016;

- la deindicizzazione dell´articolo attualmente reso disponibile in rete dalla società PressReader per conto del titolare RCS;

- in subordine, la rettifica/aggiornamento del contenuto dell´articolo in quanto contenente dati inesatti e non aggiornati;

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che nell´articolo in questione si dà notizia del risarcimento per danno erariale ottenuto dalla Commissione europea a seguito della sentenza di condanna emessa dalla magistratura contabile di primo grado a carico della ricorrente e di terzi soggetti, vicenda che trae origine dagli stessi fatti oggetto dell´indagine in sede penale per truffa ai danni della Commissione conclusasi nel 2012 con il patteggiamento da parte della ricorrente e degli altri soggetti con cui aveva agito in associazione;

CONSIDERATO che la ricorrente ha lamentato il grave pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla perdurante disponibilità in rete dell´articolo citato, evidenziando in particolare la mancanza di un interesse attuale alla conoscibilità delle notizie riportate nell´articolo, tenuto conto che: a) la vicenda penale si è definitivamente conclusa oltre cinque anni fa; b) la stessa vicenda contabile, per quanto sia tuttora pendente il giudizio di appello, si è sostanzialmente conclusa ormai alla fine del 2015 e non riveste pubblico interesse se non in ragione del collegamento con la pregressa e più risalente vicenda penale; c) la ricorrente sia ad oggi (come all´epoca dei fatti) non ricopre alcun ruolo pubblico;

TENUTO CONTO, inoltre, che la ricorrente ha altresì lamentato l´illiceità della pubblicazione dei dati che la riguardano riportati nell´articolo in questione essendo stato a suo parere travalicato il limite del diritto di cronaca e in particolare il principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (cfr. l´art. 137 del Codice e gli artt. 5, 6 e 12 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica"), tenuto conto che: a) nell´articolo si dà eccessivo risalto alla vicenda penale, la quale non viene semplicemente rievocata, ma, considerata la dovizia dei dettagli riportati, addirittura "rinarrata", pur essendo stata a suo tempo già oggetto di cronaca giornalistica; b) al contrario, la notizia  oggetto dell´articolo, vale a dire la condanna da parte della Corte dei Conti, non risulta descritta in modo "maggiormente dettagliato nella sua presunta originalità né nelle modalità particolari in cui è avvenuto" rispetto alla vicenda penale; c) la vicenda contabile, più recente, è stata pertanto strumentalmente utilizzata "al fine di restituire splendore a quella passata e vetusta – seppur connessa ma evidentemente idonea a suscitare maggiore clamore mediatico";

CONSIDERATO che la ricorrente, in ordine all´esattezza ed aggiornamento dei dati, ha inoltre sottolineato che:

- l´articolo fa erroneamente riferimento alla somma di 53 milioni di euro come ammontare del risarcimento, mentre la stessa è stata condannata, in solido con le altre parti convenute, a risarcire alla Commissione europea la minor somma di euro 1.525.503,83;

- la notizie riportate non contengono alcun riferimento al giudizio di gravame attualmente pendente dinanzi alla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 22 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, b) il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 7 luglio 2017, nonché c) la nota del 20 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la note del 3 luglio 2017 e del 18 luglio 2017 con le quali la resistente, respingendo le richieste della ricorrente, ha:

- dichiarato di aver concesso alla società Pressreader la licenza di distribuire in formato elettronico i propri articoli, pur avendo mantenuto la titolarità del trattamento dei dati personali trattati all´interno degli stessi;

- sostenuto la sussistenza di un effettivo ed attuale interesse pubblico alla conoscibilità della vicende trattate nell´articolo, tenuto conto che lo stesso riporta una notizia molto recente, risalente al 2016, e rilevante poiché riporta la circostanza che, per la prima volta, in Italia un´istituzione europea, quale la Commissione, sia stata riconosciuta vittima di danno erariale ed abbia ottenuto il connesso risarcimento a seguito di una truffa perpetrata a suo carico dai membri di un´associazione a delinquere (di cui la ricorrente faceva parte), vicenda questa " che trova il suo presupposto in una vicenda meno recente ma che torna di attualità proprio in quanto presupposto del nuovo fatto (la truffa, appunto)" cui l´interessata è direttamente collegata;

- rappresentato che la rievocazione della truffa ai danni della Commissione, anche attraverso l´indicazione dei nominativi dei responsabili e delle modalità di esecuzione del reato, risulta necessaria per la stessa narrazione della vicenda oggetto dell´articolo in questione;

- precisato che "la somma di € 53 milioni, più volte erroneamente indicata dalla ricorrente come quantificazione del risarcimento del danno al quale (…) sarebbe stata condannata in solido con altri convenuti, fa in realtà riferimento all´ammontare della truffa, ovvero indica il quantum del finanziamento a suo tempo concesso dalla Commissione europea ai soggetti che l´avrebbero poi truffata" (come si evince chiaramente anche dal titolo dell´articolo);

VISTA la nota del 2 ottobre 2017 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro della controparte ed ha insistito per l´accoglimento delle proprie richieste;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RITENUTO che il trattamento dei dati personali della ricorrente risulta effettuato lecitamente nell´esercizio del diritto di cronaca e di critica nel rispetto del principio di essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, tenuto conto della peculiarietà dei fatti narrati nell´articolo che hanno suscitato molto clamore per aver visto per la prima volta in Italia riconosciuta un´istituzione europea come vittima di danno erariale riattualizzando al contempo l´interesse pubblico alla conoscibilità di tutte le notizie relative alla vicenda (ivi comprese quelle relative al procedimento penale per truffa) con le quali trova diretto collegamento;

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente:

- rientra ora tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

- che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO pertanto che il trattamento dei predetti dati non risulta di per sé illecito essendo riferito a notizie di cronaca relative a fatti di interesse pubblico e ciò tanto al momento della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda narrata nell´articolo, tanto far ritenere, in ragione del breve lasso di tempo intercorso, non ancora cessata, allo stato, l´opportunità di un´ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione, anche mediante l´indicizzazione dell´articolo attraverso i motori di ricerca esterni;

RITENUTO quindi che, alla luce di quanto esposto, il ricorso debba essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione, blocco e trasformazione in forma anonima dei dati personali della ricorrente riportati nell´articolo in questione, nonché in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell´articolo stesso;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l´articolo riporta correttamente la somma di 53 milioni di euro quale valore della truffa e non come entità del risarcimento ottenuto dalla Commissione europea indicato invece nella minor somma di circa 2,8 milioni di euro cui la Corte dei conti ha complessivamente condannato tutti i soggetti coinvolti;

- l´attuale giudizio di gravame avverso la sentenza di primo grado della Corte dei Conti, essendo tuttora pendente, non costituisce, allo stato, uno sviluppo della vicenda giudiziaria tale da modificare la situazione oggetto di cronaca giornalistica ed incidere  quindi in modo significativo sul profilo e sull´immagine della ricorrente emergente dalla rappresentazione contenuta nell´articolo;

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, anche la richiesta di rettifica/aggiornamento del contenuto dell´articolo debba essere dichiarata infondata;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della specificità della vicenda e dell´infondatezza delle richieste oggetto di ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia