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Provvedimento del 30 novembre 2017 [7666622]

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[doc. web n. 7666622]

Provvedimento del 30 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 508 del 30 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 settembre 2017 da XX nei confronti di Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di società editrice della testata "Il Giorno", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di due articoli pubblicati sul predetto quotidiano in data YY e ZZ;

il blocco e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha sostenuto che tali articoli -che danno conto della condanna penale per reati sessuali emessa a suo carico in data 24 settembre 2014 (sentenza non ancora passata in giudicato ed attualmente oggetto di gravame)- contengono numerose informazioni (professione, nome di battesimo, iniziali del cognome, età e collocazione dello studio professionale) idonee ad identificarlo in modo non equivoco come il protagonista della vicenda riferita;

CONSIDERATO che il ricorrente ha lamentato il grave pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla perdurante disponibilità in rete degli articoli citati, tenuto conto che egli svolge la professione di WW nello stesso ambito territoriale in cui si sono svolti i fatti, evidenziando altresì come, a distanza di due anni dall´adozione della citata sentenza, ogni esigenza di cronaca sarebbe ormai venuta meno;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 10 ottobre 2017 con la quale la resistente ha:

- dichiarato di aver accolto le richieste del ricorrente già prima della proposizione del ricorso avendo provveduto, nello stesso giorno in cui è stato ricevuto l´interpello preventivo, a rimuovere e deindicizzare gli articoli in questione;

- rilevato come pertanto non corrisponderebbe al vero quanto dichiarato dal ricorrente nell´atto di ricorso circa la perdurante reperibilità in rete degli articoli in questione;

VISTA la nota del 6 novembre 2017 con la quale il ricorrente ha:

- eccepito di aver preso atto dell´accoglimento delle proprie richieste solo nel corso del procedimento a seguito della ricezione della citata nota del 10 ottobre 2017;

- dichiarato di ritenere ormai cessata la materia del contendere insistendo per la liquidazione delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che la società resistente, pur non ricorrendone i presupposti sulla base dei principi relativi al del diritto all´oblio, ha aderito alle richieste del ricorrente provvedendo a rimuovere e deindicizzare gli articoli oggetto di ricorso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da compensarsi fra le parti per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensa fra le parti le spese del presente procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia