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Provvedimento del 23 novembre 2017 [7714587]

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[doc. web n. 7714587]

Provvedimento del 23 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 497 del 23 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 29 settembre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Michele Cardone, nei confronti di Italiana Editrice S.p.A., in qualità di società editrice del quotidiano "La Stampa", con il quale la ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

l´aggiornamento dei dati personali che la riguardano contenuti all´interno di due articoli di stampa pubblicati in data 18 ottobre 2008, tuttora disponibili all´interno dell´archivio on-line del giornale; 

di ordinare alla resistente il mantenimento della misura dell´interdizione dell´indicizzazione da parte dei motori di ricerca dei predetti articoli dalla stessa già applicata;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che la ricorrente ha evidenziato il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla perdurante disponibilità all´interno del predetto archivio di articoli riferiti a notizie che, oltre ad essere risalenti nel tempo, risultano altresì incomplete e non aggiornate in quanto non tengono conto dell´evoluzione giudiziaria della vicenda in senso a lei favorevole;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 27 ottobre 2017 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Pavesio e Sarah Vercellone, pur rilevando che le richieste contenute negli interpelli preventivi trasmessi con riguardo ai due articoli indicano solo parte degli URL identificativi degli stessi così come riportati nell´atto di ricorso, ha comunque dichiarato di aver aderito alle istanze della ricorrente, provvedendo ad aggiornare la notizia mediante l´inserimento di apposita nota atta ad evidenziare gli sviluppi processuali delle vicende che l´hanno coinvolta e confermando di aver provveduto a soddisfare la richiesta di deindicizzazione degli URL collegati ai predetti articoli;

RITENUTO di dover preliminarmente dichiarare inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, la richiesta di far impartire alla resistente l´ordine di mantenere le misure di deindicizzazione degli articoli già adottate non potendo tale istanza collocarsi nell´ambito di quelle esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RILEVATO poi che le istanze avanzate dalla ricorrente con riguardo all´aggiornamento degli articoli indicati in premessa sono da ritenersi ammissibili, tenuto conto del fatto che, negli interpelli preventivi allegati dalla medesima, l´oggetto della richiesta è individuato attraverso il riferimento ai titoli degli stessi che, benché reperibili attraverso URL diversi (circostanza della quale peraltro si dà atto nell´interpello del 18 ottobre 2016), risultano essere comunque riconducibili ai due per i quali è proposto l´odierno ricorso;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Italiana Editrice S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di aggiornamento degli articoli di stampa di cui in premessa;

b) dichiara inammissibile la restante richiesta;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia